Diritto processuale penale
Misure cautelari
18 | 05 | 2023
I presupposti per l’aggravamento della misura cautelare in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte
Valerio de Gioia
Con
sentenza n. 21405 del 23 marzo 2023, depositata il 18 maggio 2023, la sesta
sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di aggravamento
della misura cautelare in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte.
Sul tema è
consolidato il principio per cui la previsione del comma 1 dell'art. 276 c.p.p.,
in linea con la legge delega, rifugge da qualsiasi logica di automatismo in
quanto è espressamente previsto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni
imposte, il giudice "può" sostituire o cumulare la misura applicata
con altra più grave.
La mera
trasgressione di una prescrizione, quindi, non determina l'automatica
sostituzione della misura in corso con una misura più grave o il cumulo tra
diverse misure, dovendosi piuttosto valutare quelle trasgressioni che, per loro
caratteristiche oggettive e soggettive, siano tali da far ritenere non più
sufficiente l'originaria misura a fronteggiare la mutata situazione cautelare.
Il giudice
cioè deve accertare che una trasgressione vi sia stata e, posto che vi sia
stata, deve tenere conto in concreto "dell'entità, dei motivi e delle
circostanze della violazione", esercitando in tal modo il proprio potere
discrezionale nell'applicazione sempre della misura più adeguata al caso di
specie (cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2014, n. 489).
Come
chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza 18 dicembre 2008, n. 4932, nelle
ipotesi previste dall'art. 276 c.p.p. non vengono in discussione i due più
significativi elementi, che costituiscono i presupposti fondamentali per
l'applicazione di una misura cautelare ovvero i gravi indizi di colpevolezza e
le esigenze cautelari, ma unicamente l'adeguatezza della misura. Escluso il
carattere sanzionatorio della previsione dell'art. 276 c.p.p., se ne è individuata
la ratio nel principio di adeguatezza, di cui detta norma costituisce specifica
attuazione, diretta a regolare le conseguenze dell'inosservanza delle
prescrizioni imposte con la misura cautelare al fine di adattarla alla mutata
situazione in presenza di trasgressioni, che, per le loro caratteristiche
oggettive e soggettive, siano tali da far ritenere non più sufficiente
l'originaria misura a fronteggiare le esigenze cautelari. Il principio di
adeguatezza, che si ricollega a quello di gradualità delle misure cautelari,
deve essere osservato durante tutto l'iter cautelare, dalla richiesta di
applicazione della cautela, alla istanza di revoca o sostituzione; l'art. 277 c.p.p.
dispone in tal senso che le modalità di esecuzione delle misure devono
salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non
sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
La vicenda cautelare presuppone cioè una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l'ordinamento subordina l'applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all'atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione.
Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura, "quella" specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua "vita" nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto (così testualmente, Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2011, n. 16085).
Riferimenti Normativi: