Diritto processuale penale

Misure cautelari

18 | 05 | 2023

I presupposti per l’aggravamento della misura cautelare in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 21405 del 23 marzo 2023, depositata il 18 maggio 2023, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di aggravamento della misura cautelare in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte.

Sul tema è consolidato il principio per cui la previsione del comma 1 dell'art. 276 c.p.p., in linea con la legge delega, rifugge da qualsiasi logica di automatismo in quanto è espressamente previsto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte, il giudice "può" sostituire o cumulare la misura applicata con altra più grave.

La mera trasgressione di una prescrizione, quindi, non determina l'automatica sostituzione della misura in corso con una misura più grave o il cumulo tra diverse misure, dovendosi piuttosto valutare quelle trasgressioni che, per loro caratteristiche oggettive e soggettive, siano tali da far ritenere non più sufficiente l'originaria misura a fronteggiare la mutata situazione cautelare.

Il giudice cioè deve accertare che una trasgressione vi sia stata e, posto che vi sia stata, deve tenere conto in concreto "dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione", esercitando in tal modo il proprio potere discrezionale nell'applicazione sempre della misura più adeguata al caso di specie (cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2014, n. 489).

Come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza 18 dicembre 2008, n. 4932, nelle ipotesi previste dall'art. 276 c.p.p. non vengono in discussione i due più significativi elementi, che costituiscono i presupposti fondamentali per l'applicazione di una misura cautelare ovvero i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, ma unicamente l'adeguatezza della misura. Escluso il carattere sanzionatorio della previsione dell'art. 276 c.p.p., se ne è individuata la ratio nel principio di adeguatezza, di cui detta norma costituisce specifica attuazione, diretta a regolare le conseguenze dell'inosservanza delle prescrizioni imposte con la misura cautelare al fine di adattarla alla mutata situazione in presenza di trasgressioni, che, per le loro caratteristiche oggettive e soggettive, siano tali da far ritenere non più sufficiente l'originaria misura a fronteggiare le esigenze cautelari. Il principio di adeguatezza, che si ricollega a quello di gradualità delle misure cautelari, deve essere osservato durante tutto l'iter cautelare, dalla richiesta di applicazione della cautela, alla istanza di revoca o sostituzione; l'art. 277 c.p.p. dispone in tal senso che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

La vicenda cautelare presuppone cioè una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l'ordinamento subordina l'applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all'atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione. 

Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura, "quella" specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua "vita" nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto (così testualmente, Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2011, n. 16085).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 276 c.p.p.
  • Art. 277 c.p.p.