Diritto amministrativo

Pubblico Impiego

18 | 05 | 2023

Per la Consulta la facoltà di esercitare la libera professione deve essere estesa anche agli psicologi militari

Cristina Tonola

Con sentenza n. 98 del 18 maggio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.

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