Diritto civile
Obbligazioni
23 | 06 | 2021
Gli effetti derivanti dall’esercizio del diritto di recesso sulla caparra confirmatoria
Flaminia Schiavoni
Con sentenza n. 17969 del 23 giugno 2021, la terza sezione civile
della Corte di Cassazione ha indicato gli effetti del recesso sull’obbligo di
restituzione della caparra confirmatoria.
Il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione
stragiudiziale del contratto che presuppone pur sempre l'inadempimento della
controparte avente i medesimi caratteri di quello che giustifica la risoluzione
giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di
risoluzione negoziale per giusta causa, al quale è accumunato tanto per i presupposti
(l'inadempimento della controparte) quanto per le conseguenze (la caducazione ex
tunc degli effetti del contratto) (Cass. civ., sez. un., 14 gennaio 2009, n.
553).
Il recesso della parte non inadempiente si conferma così “modalità”
(ulteriore) di risoluzione del contratto, destinata ad operare
indipendentemente dall'esistenza di un termine essenziale o di una diffida ad
adempiere, mercé la semplice comunicazione all'altra parte di una volontà “caducatoria”
degli effetti negoziali.
Ciò posto, all'esercizio del recesso consegue la caducazione
dell'intera convenzione negoziale, ivi compresa quella, accessoria, istitutiva
della caparra. Tuttavia, l'esercizio del diritto di recesso, pur non implicando
rinunzia ai diritti già sorti in base a tale rapporto, consente al recedente di
far valere, ex art. 1385 c.c., quelle ragioni di danno conseguenti
all'estinzione del contratto per recesso che non trovano causa
nell'inadempimento del debitore ma nella scelta del creditore di esercitare il
recesso (Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13079). Solo nel caso in cui
la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvalga dei
rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del
negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori
propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa
della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la suindicata funzione
di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria
all'importo convenzionalmente stabilito in contratto.
Per quanto attiene, poi, in particolare, all’ambito societario, nei casi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento (art. 2290 c.c.), evocando ciò il concetto dell’art. 2740 c.c., per cui si tratta di responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione, dal momento in cui il discrimine è rappresentato dall’inadempimento che dà luogo alla responsabilità estesa dall’art. 2290 c.c. al socio non più parte della compagine sociale.
Sulla scorta di quanto appena esposto, la Suprema Corte ha affermato che il recesso ex art. 1385 c.c. determina lo scioglimento del vincolo contrattuale e dà diritto al recedente di esercitare la pretesa risarcitoria, quantificata forfettariamente in relazione a ciò che ha costituito oggetto della caparra confirmatoria, sebbene sulla base di un inadempimento dell'obbligazione contrattuale verificatosi anteriormente e posto a suo fondamento; qualora il vincolo sociale per un socio di una società personale sia cessato (nella specie per trasferimento della quota sociale ad altri) prima della manifestazione contro la società, in forza di clausola contrattuale, di un recesso ex art. 1385 c.c. per inadempimento di un rapporto contrattuale pendente all'atto dello scioglimento, con conseguente insorgenza a carico della società verso il contraente esercitante il recesso dell'obbligazione di restituzione, in termini di clausola, del doppio della caparra confirmatoria, il socio non risponde, ai sensi dell'art. 2290 c.c., di detta obbligazione, trattandosi di responsabilità della società per un'obbligazione sorta per effetto del recesso dopo lo scioglimento del vincolo.
Riferimenti Normativi: