Diritto processuale penale
10 | 05 | 2023
La «vittimizzazione secondaria» e gli strumenti processuali a tutela dei soggetti vulnerabili
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 19599 del 19 aprile 2023 (dep. 10 maggio 2023), la terza sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato il tema della «vittimizzazione secondaria», locuzione con la quale si intende quel meccanismo per il quale la vittima di reato (persona vulnerabile) è portata a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto (Corte Costituzionale, sentenza n. 92/2018, riferita in quel caso a minore vittima di maltrattamenti: «i fattori atti a provocare una maggiore tensione emozionale sono il dover deporre in pubblica udienza nell’aula del tribunale, l’essere sottoposti all’esame e al controesame condotto dal pubblico ministero e dai difensori e il trovarsi a testimoniare di fronte all’imputato, la cui sola presenza può suggestionare e intimorire il dichiarante. Se il minore è vittima del reato, d’altra parte, il dover testimoniare contro l’imputato si presta a innescare un meccanismo cdi cosiddetta “vittimizzazione secondaria”, per il quale egli è portato a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto. Il trauma cui il minore t! esposto durante l’esame testimoniale si ripercuote, d’altronde, negativamente sulla sua capacità di comunicare e di rievocare correttamente e con precisione i fatti che lo hanno coinvoIto, o ai quali ha assistito, rischiando così di compromettere la genuinità della prova. Far sì che la testimonianza del minorenne venga acquisita in condizioni tali da tutelare la serenità del teste è, dunque, necessario anche al fine di una più completa e attendibile ricostruzione dell’accaduto»).
Il legislatore italiano si è fatto carico di tutelare la persona vittima di reati sessuali.
In primo luogo, ratificando la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (meglio nota come “Convenzione di Istanbul”) adottata dal Consiglio d’Europa I’11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche, sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con I. n. 77/2013.
In secondo luogo, recependo con il D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212 la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha introdotto all’art. 90-quater c.p.p.., la nozione di «condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa» (tra cui si può far rientrare pacificamente la condizione del minore che abbia subito abusi sessuali), cui è ricondotta la possibilità di servirsi di particolari strumenti processuali, disciplinati dagli articoli 351, comma 1-ter, 362, comma 1-bis (i quali prevedono che la polizia giudiziaria o il pubblico ministero, nell’assumere sommarie informazioni da una vittima particolarmente vulnerabile, si avvalgano di un esperto in psicologia o psichiatria infantile), 392, comma 1-bis, in tema di incidente probatorio, e 498, comma 4-quater, c.p.p., che disciplina l’esame dibattimentale della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità (prevedendosi la possibilità che esso avvenga con l’adozione di modalità protette).
Riferimenti Normativi: