Diritto penale
Delitti
10 | 05 | 2023
Violenza sessuale: la nozione di «atto sessuale» prescinde dalla percezione della portata offensiva dell'atto da parte della vittima
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 19596 del 29 marzo 2023 (dep. 10 maggio 2023), la terza sezione penale della Corte di cassazione ha offerto importanti chiarimenti in merito alla nozione di atti sessuali di cui all’art. 609-bis c.p.
In tema di atti sessuali, la condotta vietata dall’art. 609-bis c.p. è quella finalizzata a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredita, ma deve tenere conto dell’intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva. L’antigiuridicità della condotta resta connotata da un requisito soggettivo che si innesta sul requisito oggettivo della concreta idoneità del comportamento a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.
Ne consegue che la condotta vietata dall’art. 609-bis c.p. ricomprende dunque, se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica, oltre a ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, anche se non esplicato attraverso il contatto diretto con le zone erogene della vittima, sia finalizzato e idoneo a porre n pericolo il bene primario della libertà del soggetto passivo nella sfera sessuale.
Con riguardo alla nozione di "atti sessuaIi" di cui all’art. 609-bis c.p., la giurisprudenza della Corte ha, infatti, precisato che l’atto sessuale, cui la norma fa riferimento, deve comunque coinvolgere la corporeità sessuale del soggetto passivo il quale, come stabilisce l'art. 609-bis, deve essere costretto "a compiere o subire atti sessuali" (Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2011, n. 23094).
Con le più recenti pronunce si è chiarito che la natura sessuale dell’atto si ricava dall’atto in sé considerato in quanto concretamente idoneo a ledere la sfera di autodeterminazione sessuale della persona offesa, a nulla rileva l’interiore atteggiamento del soggetto agente — purché questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere (Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2019, n. 20459) — atteso che la libertà di autodeterminazione della vittima rispetto alla sfera sessuale, tutelata dalla norma incriminatrice, risulta lesa ogniqualvolta venga posto in essere un “atto sessuale”, a prescindere dal movente libidinoso o meno del reo.
Sul punto, si è opportunamente detto che quel che conta è che tale accertamento resti sul piano oggettivo e non attinga ai personali convincimenti dell’imputato o al movente dell’azione che sono estranei alla fattispecie incriminatrice (Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2016, n. 47980). Per tali ragioni risulta priva di rilievo l’indagine volta, come segnalavano più risalenti pronunce, alla ricerca del soddisfacimento sessuale dell’agente, elemento questo che, attesa la natura oggettiva della condotta, resta sul piano dell’irrilevanza per la sussistenza del reato.
Allo stesso modo e per le medesime ragioni, non si può dare spazio ai relativismi soggettivistici della vittima circa la percezione o meno dell’atto come offensivo della propria libertà sessuale. Non si può negare, infatti, come l’apertura a tali soggettivismi, e del reo e della vittima, presti il fianco a più di una censura, a partire dalle possibili tensioni con il principio di tassatività-determinatezza e con la fondamentale esigenza di certezza giuridica.
Riferimenti Normativi: