Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

10 | 05 | 2023

I presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori non accompagnati in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 4720 del 10 maggio 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 32, comma 1-bis, del T.U. immigrazione (D.L.vo n. 286/1998) prefigura in maniera tassativa i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori non accompagnati in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, correlandoli alternativamente: per i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2, L. 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, al previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (oggi di competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali); per i minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 52, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Giova osservare come il menzionato parere di competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione costituisca un atto endoprocedimentale, obbligatorio, ma non vincolante per l’amministrazione dell’Interno, che mantiene il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno richiesta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2021, n. 2525). Rileva, in particolare, l’art. 4, comma 3, D.L.vo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189, ai sensi del quale non è ammesso in Italia lo straniero: “…che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (…) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (…)”; ai sensi del successivo art. 5, comma 5, dello stesso decreto, “il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Come ribadito anche più di recente dai giudici amministrativi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2022, n. 5950; Cons. Stato, sez. III, 16 luglio 2019, n. 5007; Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2013, n. 1339; Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2011, n. 5825), ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.L.vo n. 286/98, le condanne per i reati ricompresi nella previsione dell’art. 380 c.p.p. sono indicative – ex lege – di pericolosità sociale del cittadino straniero e, dunque, risultano ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Ne consegue che, nelle ipotesi tipizzate, attesi il grave disvalore attribuito e il particolare allarme sociale dalle stesse ingenerato, essendo la valutazione sulla pericolosità sociale già compiuta dal Legislatore, non si ravvisano, in capo al Questore, né competenza, né necessità di obblighi di valutazione sul punto. Solo se sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero. A tale riguardo, giova ricordare che i legami familiari rilevanti sono contemplati dall’art. 29 T.U.I. che ricomprende: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Peraltro, al fine della dovuta considerazione, in subiecta materia, dei vincoli familiari esistenti, cui fa riferimento l’art. 5, comma 5, D.L.vo 286/1998, si richiede che gli stessi siano effettivi, escludendo che questi assumano di per sé carattere preminente. La presenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire “scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno” (cfr. ex multis la citata sentenza del Cons. Sato, sez. III, n. 5950 del 13 luglio 2022). Tuttavia, è necessario che l’amministrazione operi il corretto e proporzionato bilanciamento tra i valori, tutti costituzionalmente protetti, che vengono in rilievo nelle fattispecie di che trattasi. Di tale valutazione, l’amministrazione deve dare compiutamente e specificatamente conto nelle motivazioni dei provvedimenti. È solo in questo modo che si scongiura il rischio dell’automatismo che pregiudica non soltanto in via diretta il bene costituzionale dell’unità familiare ma, più in generale, il principio di uguaglianza, anch’esso protetto dalla Carta costituzionale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2, L. 4 maggio 1983, n. 184
  • Art. 32, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 186
  • Art. 52, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394