Diritto penale
Reati in generale
09 | 05 | 2023
L'«idem factum» rilevante ai fini del divieto di «bis in idem»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 19432 del 27 gennaio 2023 (dep. 9 maggio 2023), la sesta sezione penale della Corte di cassazione è tornata a occuparsi del divieto di bis in idem.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.
In tale pronuncia, relativa a un caso di concorso formale tra i reati di disastro doloso (art. 434, comma 2, c.p.) e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437, comma 2, c.p.), la Corte costituzionale ha affermato che, per stabilire se opera il divieto del secondo giudizio, il giudice deve porre a confronto il fatto, così come emerge nei processi, nelle sue componenti storiche (comprensivo di condotta, nesso eziologico ed evento), indipendentemente dalle qualificazioni legali.
La Corte costituzionale ha, dunque, affermato che, in ottemperanza all'art. 117, comma 1, Cost., l'art. 649 c.p.p., che enuncia il divieto del ne bis in idem, deve essere interpretato in senso conforme a quello attribuito dalla giurisprudenza della Corte EDU all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, infatti, l'idem factum deve essere colto in una dimensione squisitamente naturalistica, nella quale è indifferente la diversa qualificazione giuridica (Corte Edu, Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, § 84).
La Corte costituzionale ha, dunque, precisato, che, nell'accertare l'identità del fatto, il giudice deve verificare la medesimezza o meno del fatto storico-naturalistico «affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico», in quanto le sempre opinabili considerazioni sugli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro concerne i diversi reati, oggetto dei successivi giudizi, non si confanno alla garanzia costituzionale e convenzionale del ne bis in idem e sono estranee al nostro ordinamento.
L'identità del «fatto», pertanto, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Nel caso di specie, conclude la Suprema Corte, la medesima condotta, per come contestata e accertata, è stata considerata una prima volta quale violenza o minaccia a pubblico ufficiale e una seconda volta quale oltraggio a pubblico ufficiale.
La condotta giudicata nei due procedimenti è, infatti, la medesima, in quanto è stata descritta in termini identici nelle imputazioni contestate all'imputato ed è stata posta in essere nelle medesime circostanze di tempo e spazio ed in danno della medesima persona offesa.
E', dunque, stato violato il divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 649 c.p.p. e dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.
Riferimenti Normativi: