Diritto penale
Delitti
09 | 05 | 2023
Associazione di stampo mafioso: elementi di discrimen con il reato di narcotraffico e con quello di favoreggiamento
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 19440 del 15 marzo 2023 (dep. 9 maggio 2023), la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p., delineando la differenza tra tale fattispecie e altre figure delittuose.
Quanto al rapporto con l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis c.p., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Cass. pen., sez. VI, 14 maggio 2019, n. 31908; in motivazione, si è quindi rilevato che è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico). Sul punto, si è anche precisato che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Cass. pen., sez. I, 4 maggio 2018, n. 4071).
E con riferimento al reato di cui all’art. 74, T.U. Stupefacenti, la giurisprudenza ha anche affermato che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi trasfusa nell’art. 416-bis.1 c.p.) nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Cass. pen., sez. VI, 17 giugno 2016, n. 9956 che ha ravvisato l'esercizio del metodo mafioso, da parte dei membri dell'associazione dedita alla cessione di stupefacenti, nell'acquisizione delle "piazze di spaccio", nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga, nella finalità di avvantaggiare l'associazione camorristica egemone nella costituzione di un monopolio dello spaccio nonché nella partecipazione ai relativi utili di detto gruppo criminale, che assicurava protezione dalle pretese di organizzazioni contrapposte).
Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue, invece, da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (così Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2018, n. 43249, che ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come partecipazione ad un clan camorristico la condotta dell'indagato il quale, dedito alla frequentazione di soggetti intranei al sodalizio, aveva con stabilità favorito gli spostamenti del capoclan latitante, mettendogli altresì a disposizione, in plurime occasioni, la sua abitazione come luogo sicuro per incontri con politici ed imprenditori).
Riferimenti Normativi: