Diritto penale
Reati in generale
08 | 05 | 2023
Infermità di mente: il giudice non è obbligato ad adeguarsi alle risultanze degli eventuali accertamenti peritali sulle condizioni di salute psichica dell’imputato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 19153 del 3 marzo 2023 (dep. 8 maggio 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato l’orientamento ermeneutico affermatosi in seno alle Sezioni Unite nell’ultimo ventennio, secondo cui l’imputabilità non è una mera condizione psichica indispensabile per attribuire un reato all’agente, ma l’espressione della capacità penale dell’imputato complessivamente valutabile alla luce del suo comportamento, nella convinzione che non può esservi colpevolezza senza piena consapevolezza delle proprie azioni delittuose. L’imputabilità, infatti, come evidenziato dalle Sezioni Unite, è la condizione soggettiva indispensabile per affermare la responsabilità penale dell’agente e presuppone l’accertamento di una condizione di rimproverabilità verificabile processualmente (Cass. pen., sez. un., 21 maggio 2005, n. 9163).
Attraverso questo percorso ermeneutico, che affonda le sue radici nella giurisprudenza di legittimità affermatasi negli anni Ottanta del secolo scorso (Cass., pen., sez. I, 24 febbraio 1986, n. 4103), le Sezioni Unite ritenevano definitivamente superata la nozione tradizionale di infermità mentale, reputandola una situazione di grave disagio psichico, che induce il soggetto in una condizione di alterazione di intensità tale da fare escludere la sua capacità di intendere e di volere o da farla scemare grandemente.
In questa prospettiva, non è tanto la condizione di infermità del soggetto attivo del reato a rilevare sul piano dell’accertamento giurisdizionale, quanto, piuttosto, Io stato di disagio mentale dell’individuo singolarmente inteso, che deve essere tale da incidere negativamente sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, la quale, a sua volta, deve essere considerata come la libertà di autodeterminazione dell’agente, collegata eziologicamente alla condotta delittuosa oggetto di vaglio.
Ne discende che, prima di valutare la condizione di imputabilità del soggetto attivo del reato, occorre individuare i «requisiti bio-psicologici che facciano ritenere che il soggetto sia in grado di comprendere e recepire il contenuto del messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione punitiva»; ed è solo sulla base di questa preliminare e indispensabile ricognizione nosografica — rispetto alla quale il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata non appare soddisfacente — che il giudice potrà provvedere all’individuazione delle «condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle scienze empirico-sociali» sulle quali fondare le sue determinazioni processuali.
Tali conclusioni valgono a maggior ragione nelle ipotesi in cui si prospettano condizioni di disagio psichico non strettamente riconducibili a un’infermità psichica inquadrabile nosograficamente, in ragione del fatto che, in questi casi, l’esistenza di una capacità penale, sia pure residuale o comunque recessiva, rende indispensabile l’accertamento della ricorrenza degli elementi essenziali e circostanziali della fattispecie contestata, eseguito attraverso la verifica delle modalità concrete di estrinsecazione del reato oggetto di vaglio.
In questa cornice ermeneutica, il giudice di merito non è obbligato ad adeguarsi alle risultanze degli eventuali accertamenti peritali sulle condizioni di salute psichica dell’imputato, potendo discostarsene attraverso l’enucleazione delle ragioni dell’inattendibilità delle verifiche psichiatriche condotte dal perito, che devono essere esplicitate attraverso un vaglio critico del percorso logico- scientifico seguito e delle conclusioni rassegnate, ritenute non condivisibili perché fondate su una valutazione non corretta degli elementi bio-psicologici acquisiti (Cass. pen., sez. IV; 11 dicembre 2020, n. 37785).
In questi casi, dunque, l’obbligo motivazionale deve essere assolto dal giudice di merito in modo rigoroso e stringente, attraverso un percorso argomentativo che evidenzi quale sia il corretto approccio epistemologico- giudiziario al sapere scientifico utilizzato dal perito e dia analiticamente conto dei criteri di valutazione applicati nel caso di specie.
Nel compiere tali verifiche il giudice di merito deve tenere conto del fatto che gli accertamenti peritali sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato si sviluppano attraverso due operazioni, connesse e interdipendenti, costituite dall’acquisizione dei dati nosografici sulla salute psichica del soggetto attivo del reato e dal successivo giudizio diagnostico, fondato sulla piattaforma clinica acquisita, su cui il giudice di merito deve incentrare il suo vaglio giurisdizionale, potendosi discostare dalle conclusioni dei periti soltanto quando si basino su una disamina degli elementi bio-psicologici rivelata si erronea, che «viziando l’iter logico dei periti rende inattendibili le loro conclusioni» (Cass. pen., sez. I; 18 dicembre 1991, n. 2268).