Diritto processuale penale

Esecuzione

04 | 05 | 2023

La revoca «in executivis» della confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 18776 del 10 febbraio 2023 (dep. 4 maggio 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha osservato che la confisca prevista dall'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, prescindendo da un collegamento pertinenziale con il reato, per la cui commissione è stata irrogata condanna, dei beni che ne costituiscono l'oggetto e dall'epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero posteriore alla commissione dello stesso reato.

Lo strumento ablatorio previsto dalla norma, infatti, mirando a contrastare le forme di accumulazione della ricchezza illecita, allo scopo di impedire il loro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, possiede le caratteristiche tipiche delle misure di sicurezza patrimoniale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2015, n. 299554; Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2012, n. 45700; Cass. pen., sez. I, 5 giugno 2008, n. 25728). Deve, al contempo, evidenziarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui nelle ipotesi in cui sulla confisca non si sia pronunciato il giudice della cognizione, relativamente all'accertamento di uno dei delitti previsti dall'art. 12-sexies, D.L. n. 306 del 1992, il provvedimento ablatorio può essere adottato dal giudice dell'esecuzione nel rispetto del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 c.p.p., che riguarda tutti i casi di confisca obbligatoria. Sul punto, non si può che richiamare il risalente e insuperato arresto delle Sezioni Unite, secondo cui: «La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal D.L. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in L 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale» (Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 29022). Dalla confisca disposta dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 discende il diritto della persona i cui beni siano stati confiscati di chiedere allo stesso giudice la revoca del provvedimento ablatorio, superando la preclusione processuale dell'art. 666, comma 2, c.p.p., prospettando elementi di giudizio non considerati al tempo dell'emissione dell'ordinanza applicativa della misura (Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2021, n. 27367; Cass. pen., sez. I, 21 aprile 2015, n. 20507; Cass. pen., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 4196). Tuttavia, la circostanza che la previsione dell'art. 676 c.p.p., della cui applicazione si controverte, faccia espresso riferimento a una competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca ex art. 12-sexies, D.L.. n. 306 del 1992 non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in ordine alla sua revoca nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione il percorso processuale che riguarda la misura ablatoria, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «La confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 c.p.p. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Cass. pen., sez. I, 24 settembre 2018, n. 28525; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2010, n. 26852; Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2019, n. 1885). La disciplina dettata dalla norma dell'art. 676 c.p.p. per le ipotesi di confisca allegata previste dall'art. 12-sexies, D.L. n. 306 del 1992, dunque, comporta la necessità: «a) di ricondurre al giudice dell'esecuzione un potere di disporre la confisca quando ciò non ha fatto il giudice della cognizione; b) di non ricondurre allo stesso giudice il potere di revocare la confisca, che comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità della sentenza che l'ha disposta; c) di ricondurre al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate, non potendosi ovviamente giustificare una confisca che cada su beni non appartenenti al condannato» (Cass. pen., sez. I, 24 settembre 2018, n. 28525). Ne deriva ulteriormente che la «confisca ex art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda» (Cass. pen., sez. VI, 30 giugno 2021, n. 29299). Nel caso di specie, ha concluso la Suprema Corte, non è consentita l'esperibilità dello strumento della revoca in executivis della confisca, disposta ex art. 12-sexies, D.L. n. 306 del 1992, atteso che i beni sottoposti ad ablazione erano stati confiscati all'esito di un processo di cognizione, che imponeva l'esperimento del rimedio straordinario della revisione del giudicato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 630 c.p.p.
  • Art. 666 c.p.p.
  • Art. 667 c.p.p.
  • Art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306