Diritto processuale penale
Giudizio
03 | 05 | 2023
Riforma Cartabia e nuovo regime di procedibilità: il ricorso per Cassazione inammissibile preclude una pronuncia ex art. 129 c.p.p.
Francesco Martin
Con la sentenza n. 18469 del 31 gennaio
2023 (depositata il 3 maggio 2023) la quinta sezione penale della Corte di
cassazione si è pronunciata sul delitto di furto a seguito delle modifiche
introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia.
Il nuovo regime di procedibilità a
querela trova applicazione a partire dall'entrata in vigore del D.L.vo 10
ottobre 2022, n. 150, ma anche retroattivamente, con i temperamenti dettati
dall'art. 85, comma 1, in tema di disposizioni transitorie in materia di
modifica del regime di procedibilità, secondo cui, per i reati perseguibili a
querela della persona offesa commessi prima della data di entrata in vigore D.L.vo
n. 150/2022, il termine per la presentazione della querela decorre dalla
predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto
costituente reato.
Tale norma costituente, nel contempo,
condizione di procedibilità e di punibilità, rappresenta il punto di equilibrio
tra la necessaria retroattività della legge penale più favorevole all'agente,
con conseguente obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere
estinzione del reato e la necessità di scongiurare un risultato normativo
nocivo per le ragioni della persona offesa dal reato per fatto incolpevole
dell'ampliamento del catalogo di reati perseguibili a querela.
Tuttavia, la giurisprudenza della
Suprema corte (Cass. pen., sez. un., 10 gennaio 2005, n. 12283) ha evidenziato
come, il disposto dell'art. 129 c.p.p., nel rendere doveroso per il giudice
rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non
punibilità (come la mancanza della querela), pure coordinato con l'art. 609,
comma 2, c.p.p. sui poteri di ufficio della Corte di cassazione, pone un
precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo
il previo scrutinio sulla ammissibilità dell'impugnazione. Valutazione che deve
coniugarsi col principio dispositivo delle impugnazioni che consente
l'introduzione del giudizio di impugnazione esclusivamente nei limiti
concretamente individuati dalle parti e nel necessario rispetto delle regole
poste dal codice.
L'art. 129 c.p.p. non riveste una
valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo
al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle
forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia
una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e
che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.
È, in definitiva, da escludersi che in presenza di ricorso inammissibile possa affermarsi che il procedimento sia pendente. Tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. Inoltre, è anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela e, ancor prima, la procedura finalizzata all'eventuale accertamento della improcedibilità per mancanza di querela a seguito dell'esito negativo della informativa data alla persona offesa, possano essere ritenute idonee ad operare come una ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso. La sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera infatti come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p. e per tale ragione è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.
Infine anche nel giudizio di legittimità la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione, sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata.
Riferimenti Normativi: