Diritto civile
Contratti
03 | 05 | 2023
Clausola penale: la determinazione «ex post» della prestazione dovuta dalla parte inadempiente
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 11548 del 3 maggio
2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema
di determinazione della prestazione posta a carico della parte inadempiente a
titolo di penale.
Si sa che in dottrina è stata in
passato, per la verità ormai non recente, sostenuta la tesi secondo cui l’art.
1382 c.c., nel riferirsi ad una «determinata prestazione», renderebbe insufficiente
la sola determinabilità, il che si giustificherebbe per la considerazione che
una penale non determinata, ma soltanto determinabile, rimarrebbe indebolita
nella sua funzione di coazione indiretta all’adempimento: tesi che il giudice
di merito, peraltro, non ha neppur seguito avendo egli stesso riconosciuto,
dando così luogo ad un patente cortocircuito logico, che la clausola penale, la
quale soggiace ai principi generali delle obbligazioni, non deve essere
necessariamente determinata ab initio, essendo sufficiente la sua
determinabilità.
Alla tesi ricordata, tuttavia, è agevole
non solo replicare, in generale, che una penale soltanto determinabile non è
per questo meno dissuasiva di una penale invece predeterminata, dal momento che
esonera pur sempre il creditore dall’onere della prova dell’esistenza e
dell’ammontare del danno, nel che risiede l’effetto strutturale della stessa,
ma anche aggiungere, con riguardo al caso in considerazione, che l'indole
intimidatrice della pattuizione rapportata al «valore dell’inadempimento», è
semmai qui incrementata, giacché volta a mettere sull’avviso il contraente che
quanto più egli si fosse reso inadempiente, tanto più sarebbe stato costretto a
pagare.
Si è aggiunto, al fine di dimostrare
l’esigenza di necessaria determinatezza della penale, che essa andrebbe a
collocarsi al fianco dell’obbligazione risarcitoria da inadempimento, dalla
quale si differenzierebbe però proprio perché il contenuto di quest’ultima
viene determinato dal giudice, mentre la prestazione oggetto della penale,
atteso il suo carattere sanzionatorio, dovrebbe essere anticipatamente definito
dall’accordo delle parti.
Ma l’osservazione, la quale seconderebbe
nella materia una significativa compressione dell’autonomia negoziale dei
contraenti, cade dinanzi alla constatazione, secondo quanto la Suprema Corte ha
da tempo chiarito, che la clausola penale ― pur nella complessità della sua
fisionomia, da rapportarsi alla concreta conformazione che le parti le hanno di
volta in volta assegnato ― svolge una funzione, non tanto
sanzionatorio-punitiva, quanto di risarcimento forfettario del danno, essendo
intesa a rafforzare il vincolo contrattuale ed a stabilire preventivamente la
prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con
l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente
dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto
(da ultimo Cass. civ. 26 luglio 2021, n. 21398): funzione risarcitoria, più che
sanzionatoria-punitiva, evidentemente confermata dalla riducibilità, anche
officiosa (Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128), quand’anche le
parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità (Cass. civ. 16 dicembre 2019, n.
33159), della penale manifestamente eccessiva (Cass. civ. 18 gennaio 2018, n.
1189).
In definitiva, va seguito l’orientamento
ampiamente maggioritario secondo cui alla clausola penale deve applicarsi la
disciplina generale dell’oggetto del contratto, la cui natura può essere tanto
determinata quanto determinabile, di guisa che la determinazione ben può
avvenire ex post, sulla base di un criterio predeterminato, di cui sia fatta
applicazione in un momento successivo all’inadempimento. In tale prospettiva le
parti possono convenire, ad esempio, il pagamento di una somma rapportata
all’entità temporale di durata dell’inadempimento, o convenire soltanto il
tetto della penale, suscettibile di essere poi rapportata alla effettiva
consistenza dell’inadempimento consumato (in questo senso espressamente in
motivazione Cass. civ. 18 gennaio 2018, n. 1189), nel qual caso, parimenti,
l’entità della penale diviene concretamente determinato soltanto ex post.
In tale quadro, dunque, la previsione secondo cui in caso di inadempimento «saranno applicate, a carico della parte inadempiente, penali pari al doppio del valore dell’inadempimento», è conforme alla previsione dell’art. 1382 c.c., dal momento che predetermina il danno in funzione di un parametro individuato ex ante e considerato dalle parti nella sua oggettività, tale da vincolare il giudice, fatto salvo il potere di riduzione (beninteso, esercitabile nell’osservanza dei rigidi criteri che la Suprema Corte ha fissato: v. p. es. Cass. civ. 10 maggio 2012, n. 7180).
Al termine la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «in materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell’art. 1283 c.c. è soggetta all’applicazione della disciplina generale dell’oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto ex post, in un momento successivo al consumarsi dell’inadempimento».
Riferimenti Normativi: