Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
02 | 05 | 2023
Esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 11357 del 2 maggio
2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che il
rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. fall.) ai
"termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria
fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio
dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del
rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di
riferimento (Cass. civ. 25162/2016).
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