Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

02 | 05 | 2023

Esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 11357 del 2 maggio 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. fall.) ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. civ. 25162/2016).

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