Diritto penale
Reati in generale
02 | 05 | 2023
Le «abnormità psichiche» non incidenti sulla capacità di intendere e di volere
Roberta Bruzzone
Con sentenza n. 17998 del 19 gennaio 2023 (dep. 2 maggio 2023), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha tracciato i limiti di rilevanza delle alterazioni psichiche ai fini del giudizio di imputabilità del reo.
Nel superare una visione della malattia mentale costretta in una rigida catalogazione psichiatrica, le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163) hanno affermato come, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.
Le Sezioni Unite, a tal fine, hanno rimarcato l'esigenza di una verifica di tipo causale, specificamente ancorata al rapporto di derivazione tra le abnormità psichiche e disturbi della personalità e la concreta fattispecie, ferma restando l'irrilevanza, ai fini dell'imputabiIità, di altre anomalie caratteriali, o alterazioni e disarmonie della personalità, che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità".
Sulla scia di tale insegnamento, la giurisprudenza successiva ha escluso l'incidenza sulla capacità di intendere e di volere della sindrome ansioso depressiva (Cass. pen., sez. V, 6 novembre 2008, n. 44045), delle cosiddette "abnormità psichiche", intese quali nevrosi d'ansia o reazioni a "corto circuito", aventi natura transitoria e non indicative di uno stato morboso (Cass. pen., sez. I, 16 aprile 2014, n. 23295), delle diagnosi di "personalità borderline", attribuita per "disturbi misti delle capacità scolastiche", "immaturità affettiva, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà ad esprimere verbalmente sentimenti" (Cass. pen., sez. VI, 27 ottobre 2009, n. 43285) e delle anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità o stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Cass. pen., sez. I, 16 aprile 2019, n. 35842).