Diritto penale

Reati in generale

28 | 04 | 2023

La decorrenza del termine di prescrizione in caso di reati permanenti contestati nella forma c.d. chiusa

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 17778 del 20 dicembre 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sul calcolo del termine di prescrizione in caso di reati permanenti ossia di quei reati per i quali il momento consumativo si protrae nel tempo. Il termine di prescrizione, per questo motivo, deve essere calcolato a partire dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Invero, la questione dell'esatta individuazione del dies a quo a partire dal quale procedere al calcolo del termine prescrizionale per i reati permanenti è stata ampiamente dibattuta nel corso degli anni tanto da sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Secondo quest'ultima, la quaestio deve essere risolta da un lato tenendo conto delle peculiari caratteristiche del reato contestato, dall'altro tenendo in considerazione l'interazione tra la struttura del reato permanente e il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Nel caso in cui il capo di imputazione indichi solamente la data iniziale del reato ovvero quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'originaria contestazione deve ritenersi estesa all'intero sviluppo della condotta incriminata. Conseguentemente, l'imputato dovrà difendersi, ab initio, non solo in riferimento alla parte della fattispecie già realizzatasi, ma anche in relazione a quella successiva, perdurante sino alla cessazione dell'offesa.

Al contrario, qualora il capo di imputazione indichi la data di interruzione della permanenza, il giudice può tener conto, ai fini della decisione, del successivo protrarsi dell'offesa unicamente nel caso in cui esso sia stato oggetto di ulteriore contestazione da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 516 c.p.p. Infatti, la posticipazione della data finale, determinando una dilatazione della permanenza già precedentemente contestata, può influire sulla valutazione della gravità del fatto, ovvero sulla determinazione del quantum sanzionatorio o ancora sull'eventuale riconoscimento di cause estintive (Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, n. 11930).

Invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza successiva, nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al ..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del Pubblico Ministero ex art. 516 c.p.p.; qualora invece il reato permanente sia stato contestato in forma c.d. "aperta" – essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accertamento – il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado (Cass. pen., sez. II, 20 aprile 2016, n. 20798).

Nel caso di specie, è evidente come il reato "eventualmente" (Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2014, n. 8351) permanente di cui all'art. 659 c.p. sia stato contestato nella forma cd. "chiusa", ossia con precisa indicazione della data di cessazione della condotta. Parimenti si osserva come il Pubblico Ministero non abbia proceduto ex art. 516 c.p.p. ad un'ulteriore contestazione.

Alla luce del principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, deve, pertanto, concludersi che nel caso di specie il dies a quo deve individuarsi nella data indicata nel decreto di citazione a giudizio.

Atteso che il reato era già estinto per prescrizione alla data della sentenza di primo grado, la Suprema Corte, ha pronunciato, oltre che l'annullamento senza rinvio per prescrizione, anche la revoca delle statuizioni civili, essendo pacifico (come rileva del resto il recente arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite - sentenza 28 aprile 2022, n. 39614), che l'applicazione dell'art. 578 c.p.p. resta preclusa allorquando il giudice dell'impugnazione accerti che la causa estintiva non è sopravvenuta alla condanna di primo grado, ma si era già verificata a tale data e non era stata rilevata nel grado precedente a causa di un errore dell'organo giudicante, con la conseguenza che l'inapplicabilità dell'art. 578 c.p.p. a tutte le ipotesi in cui l'estinzione del reato si collochi "a monte" della sentenza di condanna in primo grado comporta che dev'essere disposta la revoca delle statuizioni civili precedentemente adottate, con conseguente esclusione di ogni valutazione del giudice (penale) dell'impugnazione in ordine alla responsabilità dell'imputato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 157 c.p.
  • Art. 659 c.p.
  • Art. 516 c.p.p.
  • Art. 578 c.p.p.