Diritto civile
Obbligazioni
21 | 06 | 2021
La convenzione scritta per la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi
Giulia Faillaci
La prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del
21 giugno 2021 (ud. 12 gennaio 2021), n. 17634, ha affrontato la questione
della validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuite
prima dell’emanazione della Delibera CICR del 9 febbraio 2000.
In particolare, è stato ribadito che, nei contratti di conto
corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della Delibera,
la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 D.L.vo 4 agosto
1999, n. 342 – pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 17 ottobre
2000, n. 425 – ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata
dall'art. 7 di tale provvedimento in quanto, avendo fatto venir meno per il
passato la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione
degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini
della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle
predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come
consentito dal comma secondo dell'art. 7 e rendendo invece necessaria una nuova
pattuizione (Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9140).
Secondo la Corte di Cassazione: a) la pronuncia di
incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole
anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio
2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di
regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime; b) la portata
retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare
nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima
dell'entrata in vigore della delibera CICR; c) la circostanza che la delibera
sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non
comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2
dell'art. 7 della Delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto
delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse; d) la comparazione
non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo
la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari
periodicità nel conteggio degl'interessi; e) in mancanza di una clausola valida
che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo)
una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile
stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il
correntista.
Da qui la necessità di un'apposita convenzione scritta, in assenza della quale deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120, D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 25, D.L.vo n. 342/1999 cit., il quale si limitava a stabilire il principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori, non recando una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma demandone la fissazione al CICR. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c. che non trova applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7 di quest'ultima, infatti, non esonerava la banca dall'obbligo di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera – specifica approvazione per iscritto –, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica.
Quindi, ha concluso la Suprema Corte, l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.
Riferimenti Normativi: