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Diritto civile

Obbligazioni

21 | 06 | 2021

La convenzione scritta per la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi

Giulia Faillaci

La prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 giugno 2021 (ud. 12 gennaio 2021), n. 17634, ha affrontato la questione della validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuite prima dell’emanazione della Delibera CICR del 9 febbraio 2000.

In particolare, è stato ribadito che, nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della Delibera, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 D.L.vo 4 agosto 1999, n. 342 – pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 17 ottobre 2000, n. 425 – ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento in quanto, avendo fatto venir meno per il passato la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7 e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9140).

Secondo la Corte di Cassazione: a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime; b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR; c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della Delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse; d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi; e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista.

Da qui la necessità di un'apposita convenzione scritta, in assenza della quale deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120, D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 25, D.L.vo n. 342/1999 cit., il quale si limitava a stabilire il principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori, non recando una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma demandone la fissazione al CICR. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c. che non trova applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7 di quest'ultima, infatti, non esonerava la banca dall'obbligo di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera – specifica approvazione per iscritto –, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica. 

Quindi, ha concluso la Suprema Corte, l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1339 c.c.
  • Art. 120, D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385
  • Art. 25, D.L.vo 4 agosto 1999, n. 342
  • Art. 7, Delibera CICR del 9 febbraio 2000