Diritto penale
Delitti
26 | 04 | 2023
Riforma Cartabia: il furto commesso nei luoghi di lavoro è procedibile a querela
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 17192 del 16 marzo 2023 (dep. 26 aprile 2023), la quarta sezione penale della Corte di cassazione è tornata a occuparsi della nozione di “privata dimora” rilevante ai fini del reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis c.p..
Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite D’Amico (Cass. pen., sez. un., 23 marzo 2017, n. 31345), ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
L'intendimento del Supremo Consesso, osserva la Corte, era quello di escludere un ampliamento della nozione di privata dimora in contrasto con il dato letterale, con la ratio e la interpretazione sistematica della norma.
Con riferimento ai luoghi di lavoro le Sezioni Unite si sono così espresse in motivazione: è indiscutibile che nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti della vita privata. Ma ciò non è sufficiente, come invece ritiene l'indirizzo interpretativo maggioritario, per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora e che, per i reati di furto in essi commessi, trovi applicazione la norma rubricata come furto in abitazione (con conseguente tutela rafforzata in termini di trattamento sanzionatorio). I luoghi di lavoro, generalmente, sono accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso de/l'avente diritto: ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla "intrusione" altrui. Si pensi agli esercizi commerciali o agli studi professionali o agli stabilimenti industriali accessibili a un numero indeterminato di persone, che possono pertanto prendere contatto (e non solo visivo) con il luogo senza alcun filtro o controllo.
L'attività privata svolta in detti luoghi avviene a contatto con un numero indeterminato di altri soggetti e, talvolta, in rapporto con gli stessi. Con riferimento ad essi è, pertanto, fuor di luogo parlare di riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell'individuo.
In tempi recenti, proprio in ossequio a detti principi, si è escluso che possa configurarsi l'aggravante in questione in relazione al furto compiuto nella sala d'attesa di uno studio medico (Cass. pen., sez. V, 6 aprile 2021, n. 19366 ha chiarito che in tema di furto, la sala d'attesa di uno studio medico non costituisce luogo "di privata dimora", perché ordinariamente destinata ad accogliere una pluralità indeterminata di persone e non allo svolgimento, in maniera non occasionale, di attività della vita privata, precisandosi in motivazione che in esso non si svolgono, in maniera non occasionale, attività della vita privata e perché la sala d'attesa è destinata, normalmente, ad accogliere una pluralità indeterminata di persone).
Detti principi possono essere estesi all'ambulatorio medico sito all'interno della struttura ospedaliera: si tratta di luogo destinato ad essere frequentato da una pluralità di persone, in cui si svolgono solo occasionalmente attività proprie della vita privata.
Sulla base di tali coordinate, la Suprema Corte ha ritenuto illegittima la qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione, essendosi la vicenda svolta all’interno di un ambulatorio medico, ravvisando nei fatti il reato di cui all'art. 624 c.p..
E, poiché la persona offesa non ha inteso sporgere querela nei confronti dell'autore del fatto, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio relativamente alla fattispecie di cui all'art. 624 c.p. perché il reato non è procedibile per mancanza di querela.
Invero, siccome previsto dall'art. 2 lett. i) D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, il reato di furto è divenuto procedibile a querela di parte.
Riferimenti Normativi: