Diritto processuale penale
Esecuzione
21 | 04 | 2023
Il bilanciamento tra la certezza e indefettibilità della pena e la salvaguardia del diritto ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 17053 del 12 dicembre
2022, depositata il 21 aprile 2023, la prima sezione penale della Corte di
Cassazione ha offerto importanti chiarimenti in relazione al differimento della
pena.
Il differimento facoltativo
dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 c.p.,
anche nella forma della detenzione domiciliare, e il differimento obbligatorio
ai sensi dell'art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul
principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge
senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui
le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su
quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo
(art. 32 Cost.).
A fronte di una richiesta di
differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione
domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le
condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame,
possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario
o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili
con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso
di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del
detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità
sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo)
rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione
domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni
ad essa apponibili.
Il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza; di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.
La Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato che: ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2019, n. 27352); il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2019, n. 39798). La valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Cass. pen., sez. I, 5 luglio 2011, n. 30945; in senso conforme Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2018, n. 53166). Il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinvio dell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata (Cass. pen., sez. I, 18 settembre 2015, n. 41192).
Riferimenti Normativi: