Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
21 | 04 | 2023
Pubblico impiego: il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo
Cristina Tonola
La
quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4087 del 21 aprile 2023,
è intervenuta in materia di pubblico impiego, con particolare riguardo al risarcimento
del danno da licenziamento illegittimo, ribadendo che se è vero che l’aliunde
perceptum comporta la riduzione corrispondente del risarcimento del danno
dovuto (v. art. 18, comma 4, L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall'art. 1, comma 42, L. 28 giugno 2012, n. 92, relativo al licenziamento
illegittimo del lavoratore subordinato, che fa espresso riferimento nella
determinazione dell’indennità risarcitoria alla deduzione di “quanto il
lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde
perceptum o percipiendum”; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 27 aprile 2022,
n.13207), tuttavia la regola della c.d. compensatio lucri cum damno presuppone
che l’incremento patrimoniale o comunque i vantaggi conseguano, in via
immediata e diretta, al medesimo fatto generatore del danno, in sé idoneo a
produrre entrambi gli effetti.
In
particolare, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza la riduzione
del danno di una quota corrispondente all’aliunde perceptum (la cui ratio
risiede nella necessità di evitare che il lavoratore ottenga, a seguito di
reintegra nel posto di lavoro dal quale era stato illegittimamente licenziato,
un risarcimento corrispondente alle mancate retribuzioni, che si sovrapponga ai
redditi eventualmente percepiti da altra attività svolta nel periodo
intermedio, generando così una duplicazione ingiustificata degli importi
riconosciuti) è subordinata alla condizione dell’esercizio, nel c.d. periodo
intermedio (cioè in quello intercorrente tra la cessazione o sospensione del
rapporto di lavoro o dell’incarico professionale e la sentenza di
annullamento), di attività lavorativa e/o professionale incompatibile con
quella cessata o sospesa a seguito dell’atto annullato.
In applicazione di tali principi, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che il compenso per lavoro subordinato o autonomo che il lavoratore percepisca durante il c.d. periodo intermedio comporta la riduzione corrispondente del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, solo se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti incompatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento (Cass. civ., 16 giugno 2021, n. 17051; Cass. civ., 12 aprile 2005, n. 7453; Cass. civ., 30 agosto 2010, n. 18837). Tale ad esempio non è il caso in cui il lavoro medesimo, produttivo del reddito opposto in compensazione, fosse già svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione che ne risulta sospesa (v. Cass. civ., n. 7453/2005 cit.).
Inoltre, giova rammentare che anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato in fattispecie concernente il caso relativo alla decadenza dei consiglieri di amministrazione a seguito di commissariamento dell'Istituto superiore di sanità ha escluso che, ai fini della quantificazione del lucro cessante, dovessero essere decurtati i guadagni che ciascun ricorrente aveva conseguito a seguito dello svolgimento, nelle more, di un'altra attività lavorativa, osservando che incombeva in capo all’Amministrazione dimostrare l'incompatibilità di componente dell’organo dal quale gli interessati erano stati illegittimamente pretermessi con lo svolgimento di altre attività lavorative ovvero che l'impegno richiesto per lo svolgimento delle funzioni in questione era tale da precludere tout court ai ricorrenti lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa: acclarato che detto onere probatorio non era stato assolto, il Consiglio di Stato ha concluso che la compensatio lucri cum damno era stata motivatamente esclusa dalla sentenza di primo grado, mancando la dimostrazione dello svolgimento di attività alternative, in regime di incompatibilità (cfr. Cons. Stato, III, 3 novembre 2016, n. 4615).
Riferimenti Normativi: