Diritto civile
Società
21 | 04 | 2023
I debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci
Pierre de Gioia Carabellese
Con sentenza n. 10752 del 21 aprile
2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, a
seguito della riforma del diritto societario, attuata dal D.L.vo 17 gennaio
2003, n. 6, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali,
conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il
venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si
determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si
estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore
sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto
riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
"pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente
responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel
bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in
regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere
pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora
incerti o illiquidi, con riguardo ai quali l’inclusione in detto bilancio
avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato
espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi
abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento
estintivo.
Basta considerare che il legislatore del
codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto
societario, si è preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte
dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società
dal registro. In particolare, per le società di capitali, l’art. 2495, comma 2,
c.c. (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il previgente
art. 2456, comma 2) dispone che i creditori sociali non soddisfatti possono
agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza
di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di
liquidazione. È prevista, inoltre, anche la possibilità di agire in via
risarcitoria nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito
sociale sia dipeso da colpa di costui (azione che risulta estranea al tema
della presente lite).
L’art. 2495, comma 2, c.c., in sostanza,
delinea un meccanismo di tipo successorio, nel senso che i debiti non liquidati
della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo il limite di
responsabilità nella medesima norma indicato. Non si arreca, peraltro, alcun
pregiudizio alle ragioni dei creditori per il fatto che i soci delle società di
capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito
della liquidazione, atteso che, se la società viene cancellata senza
distribuzione di attivo, ciò vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza
del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.
La circostanza che i soci della società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano beneficiato effettivamente di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società: i soci sono comunque destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità pari alle somme riscosse in base al bilancio finale.
Perché il socio della società di capitali possa essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale non soddisfatto, occorre, e ad un tempo basta, che lo stesso creditore dia prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi del fatto costitutivo della responsabilità di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. n. 15474 del 2017; n. 23916 del 2016; Cass. civ. n. 19732 del 2005).
Riferimenti Normativi: