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Diritto penale

Reati in generale

20 | 04 | 2023

I criteri di accertamento del nesso di causalità

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 16754 del 21 febbraio 2023 (dep. 20 aprile 2023), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di nesso di causalità, con particolare riferimento alle ipotesi di colpa medica e di responsabilità del datore di lavoro.

La necessaria individuazione di tutti gli elementi che hanno costituito causa dell'evento quale presupposto del giudizio controfattuale è stata affermata spesso in materia di colpa medica e anche nella infortunistica sul lavoro. Si è chiarito, infatti, che il giudizio di alta probabilità logica che deve essere compiuto per verificare l'esistenza del rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere fondato sull'analisi delle caratteristiche del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Da ciò si desume che una grave incertezza sulle concrete modalità di realizzazione dell'evento può impedire di affermare con elevata credibilità razionale che quell'evento non si sarebbe verificato se la condotta omessa fosse stata tenuta. Non è possibile, infatti, operare un giudizio controfattuale rispetto ad un iter causale che non sia stato possibile ricostruire con ragionevole sicurezza (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343).

Se è vero che, nel ricostruire il nesso causale, il giudice deve porsi il tema dell'eventuale sussistenza di fattori causali alternativi e anche vero che tali fattori non possono assumere rilievo quando  siano prospettati in termini generici o di mera possibilità. Perché ipotesi causali alternative possano essere prese in considerazione, infatti, è necessario che le stesse abbiano un supporto probatorio tale da minare il giudizio di certezza sulla riconducibilità dell'evento alla condotta omessa e ciò non è avvenuto nel caso di specie. La giurisprudenza di legittimità è inequivoca in tal senso quando afferma che, a fronte di una spiegazione causale logica, perché dedotta da circostanze correttamente evidenziate e motivatamente ritenute, una spiegazione causale alternativa e diversa, capace di inficiare o caducare quella conclusione, non può essere affidata alla prospettazione di una mera possibilità astratta. è necessario, quindi, che quell'accadimento alternativo, prospettato come astrattamente possibile, divenga anche, "hic et nunc", concretamente probabile alla stregua delle acquisizioni processuali.

In altri termini, come efficacemente chiarito dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, lo stesso modello condizionalistico orientato secondo leggi scientifiche sottintende il distacco da una spiegazione di tipo puramente deduttivo, che implicherebbe un'impossibile conoscenza di tutti gli antecedenti sinergicamente inseriti nella catena causale e di tutte le leggi pertinenti da parte del giudice, il quale ricorre invece, nella premessa minore del ragionamento, ad una serie di "assunzioni tacite", presupponendo come presenti determinate "condizioni iniziali" e "di contorno", spazialmente contigue e temporalmente continue, non conosciute o soltanto congetturate, sulla base delle quali, "ceteris paribus", mantiene validità l'impiego della legge stessa. E, poiché il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, né procedere ad una spiegazione fondata su una serie continua di eventi, l'ipotesi ricostruttiva formulata in partenza sul nesso di condizionamento tra condotta umana e singolo evento potrà essere riconosciuta fondata soltanto con una quantità di precisazioni e purché sia ragionevolmente da escludere l'intervento di un diverso ed alternativo decorso causale. Di talché, ove si ripudiasse la natura preminentemente induttiva dell'accertamento in giudizio e si pretendesse comunque una spiegazione causale di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica "certezza assoluta", si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni primari. Tutto ciò significa che il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo dalle suddette generalizzazioni causali e sulla base dell'intera evidenza probatoria disponibile, che la condotta dell'agente "è" (non "può essere") condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell'operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", conducenti conclusivamente, all'esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale" o "conferma" dell'ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche in termini di "elevata probabilità logica" o "probabilità prossima alla - confinante con la - certezza".

Nel caso di specie, conclude la Suprema Corte, il giudizio controfattuale non poteva essere compiuto avvalendosi di una legge scientifica e, in ossequio ai canoni ermeneutici che disciplinano la materia, è stato fondato su massime di esperienza motivandone l'attendibilità sulla base di criteri di elevata credibilità razionale.