Diritto civile
Obbligazioni
25 | 02 | 2021
Le vittime secondarie e il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale in favore del nipote per la morte della nonna
Valerio de Gioia
Con ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5258, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha spiegato che, per ottenere il risarcimento iure
proprio del danno non patrimoniale, il nipote deve fornire la prova di un
rapporto di reciproco affetto e solidarietà con la defunta e non di un rapporto
eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con la nonna o un rapporto
di convivenza con la stessa che, al più, possono rilevare in sede di
quantificazione del danno.
È noto che, rispetto al fatto illecito di un terzo, che abbia
cagionato la morte o lesioni di un familiare, sorgono diverse problematiche,
soprattutto con riferimento alla tipologia di danni risarcibili e alla
legittimazione ad agire; in particolare, i congiunti della vittima vengono
pregiudicati nel loro diritto di estrinsecare la propria personalità
all’interno di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, intesa
come luogo in cui l’individuo si forma, cresce e vive, giovandosi di quella
rete di affetti, comprensioni, supporti e gratificazioni che normalmente
derivano dal confronto quotidiano con persone care.
Nell’ipotesi della morte della persona cara, normalmente, le
“vittime secondarie” dell’illecito sono gli eredi del de cuius e si pone,
perciò, il problema di chiarire quali somme spettino ai medesimi, in qualità di
successori universali, per i danni subiti direttamente dalla persona deceduta,
e quali competano, invece, per i riflessi che l’evento ha determinato nella
loro vita, sconvolgendola.
La coincidenza tra i successori universali e i legittimati ad
agire, tuttavia, non è necessaria e talvolta non si verifica poiché ciò che
rileva, ai fini della legittimazione al risarcimento del danno non
patrimoniale, non è il vincolo di parentela, bensì la sussistenza di un legame
affettivo molto forte, in genere, ma non necessariamente, accompagnato dalla
convivenza.
Nel caso di specie, il giudice di merito, pur avendo
accertato che la nonna era partecipe della vita della nipote, che vi era
frequentazione durante le riunioni familiari, nonché la cura della nipote
durante i primi tre anni di vita della medesima e poi durante i fine settimana,
non ha riconosciuto il danno non patrimoniale, esigendo la prova di un legame
eccedente la normale relazione affettiva fra vittima e superstite, laddove
invece, in assenza di convivenza, ciò che deve essere provata è l'esistenza di
rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto.
Ebbene, secondo i giudici di legittimità, in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Il giudice di merito, conclude la Suprema Corte, esigendo la prova di un legame eccedente la fisiologica intensità della relazione fra nonni e nipoti, ha scambiato il criterio relativo al quantum del risarcimento con quello relativo all'an. Ed invero, mentre costituisce presupposto di fatto del danno risarcibile l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto – che è quanto risulta accertato dal giudice di merito alla stregua della motivazione della decisione impugnata –, l'esistenza di un legame eccedente l'ordinario rapporto di affetto, come del resto lo stesso rapporto di convivenza ove esistente, costituiscono circostanze rilevanti ai fini della liquidazione del danno, e dunque incidenti sull'aspetto del quantum e non dell'an.
Riferimenti Normativi: