Diritto penale

Reati in generale

18 | 04 | 2023

L'elaborazione giurisprudenziale sul concetto di «pena illegale»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 16329 del 22 febbraio 2023 (dep. 18 aprile 2023), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha delineato i confini della c.d. «pena illegale».

Il tema della pena è il tema della coesistenza di due domini, quello del legislatore e quello del giudice, tra loro interrelati e tuttavia non confondibili. L'uno è espressione del potere di determinare il disvalore del tipo (ed eventualmente del sottotipo) astratto; l'altro del potere di determinare il disvalore del fatto concreto. Nel commisurare la pena il giudice si confronta, quindi, con due vincoli legali: quelli del primo tipo tendono a preservare le fondamentali opzioni legislative in ordine al disvalore del fatto reato astrattamente inteso; gli altri indirizzano e regolano la discrezionalità giudiziale nell'apprezzamento del disvalore del fatto reato storicamente concretizzatosi ai fini della individualizzazione della pena. Ogni violazione del primo travolge le prerogative del legislatore e i valori per i quali esse sono riconosciute (nello Stato di diritto di stampo liberale, tali valori fanno capo all'individuo): la pena così determinata è illegale. La violazione delle regole che disciplinano l'uso del potere commisurativo - che resti rispettoso della determinazione legale - pone invece una questione di legittimità della pena.

Muovendo da quanto innanzi, le Sezioni Unite «Savini» (Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2022, n. 47182) hanno rintracciato il criterio per distinguere la «pena illegale» dalla «pena illegittima». Premesso che quella di pena illegale è categoria che la giurisprudenza utilizza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa - trovando soluzione il caso opposto nel divieto di reformatio in peius -, l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. Per quanto in concreto possa non essere agevole l'individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è quindi solo la violazione di esse - che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena - a integrare la pena illegale. Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima. La puntuale identificazione degli estremi edittali è operazione essenziale, perché si possa giudicare della eventuale illegalità della pena inflitta e far così emergere il superamento di quel confine che il giudice non può valicare. Solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, sovverte le valutazioni valoriali riservate al legislatore, e con ciò le ragioni di tale monopolio. Con essa il giudice viola il limite assoluto, invalicabile, oltre il quale la pronunzia giurisdizionale sconfina nell'arbitrio e nell'usurpazione del potere legislativo.

Solo una pena illegale travolge quindi anche il caposaldo della prevedibilità della sanzione, presupposto essenziale di una responsabilità penale che voglia farsi rispettosa del principio di colpevolezza.

La sentenza «Savini» ha ritenuto non superfluo altresì rilevare e rammentare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato l'art. 7 della Convenzione come disposizione che non si limita a proibire l'applicazione retroattiva del diritto penale a detrimento dell'imputato, ma richiede la prevedibilità non solo del precetto ma anche delle specifiche conseguenze del reato. Ha precisato, la Corte EDU, che la prevedibilità attiene alla probabilità concreta per il destinatario di calcolare le conseguenze del proprio agire, in rapporto alle circostanze del caso (Corte EDU, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta; Corte EDU, Del Rio Prada c. Spagna, citata; Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, Kafkaris c.Cipro). Come già rilevato tanto dalla giurisprudenza che dalla dottrina, la pena illegale contraddice le funzioni assegnate alla sanzione dalla Carta costituzionale e per la Corte costituzionale la funzione rieducativa della pena ha ricadute immediate in tema di legalità della pena. Sussiste la necessità costituzionale che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato. Non può soddisfare tale esigenza una pena extra o contra legem, che cioè non trovi riscontro nelle statuizioni del legislatore. Essa è di per sé inidonea a conseguire la finalità rieducativa, che il potere legislativo ha ritenuto perseguibile attraverso L'esercizio del potere discrezionale giudiziale contenuto entro i limiti definiti. Solo una pena illegale, infine, confligge con la previsione dell'art. 13 Cost. che, nel vietare ogni forma di detenzione e di altra restrizione della libertà personale che non trovi titolo in un atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, ribadisce la necessità della base legale della statuizione giudiziale che incide sulla libertà personale.

Sulla scorta delle precisazioni di cui innanzi la sentenza «Savini», la giurisprudenza ha quindi escluso la riconducibilità alla categoria della pena illegale della sanzione che, pur osservando i limiti edittali, sia il frutto di errori, chiarendo che esula dalla nozione di pena illegale la sanzione che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato. Negli stessi termini si è espressa anche Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2017, n. 14307, che ha ritenuto non illegale la pena che sia risultante dell'applicazione di un distinto aumento per ciascuna delle ritenute circostanze a effetto speciale e non tenga conto del criterio fissato dall'art. 63, comma 4, c.p., perché l'errore riguarda le «modalità di calcolo della pena», e non incide sui limiti edittali, comunque rispettati.

Dunque, la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., nonché 65 e 71 e ss., c.p., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 69 c.p.