Diritto civile

Persone e Famiglia

18 | 04 | 2023

Il diritto alla quota della pensione di reversibilità in favore dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile

Gian Ettore Gassani

Con ordinanza n. 10291 del 18 aprile 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sulla spettanza di quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato in caso di definitiva rinuncia all’assegno divorzile.

L'art. 9, comma 2, L. 1° dicembre 1970, n. 898 prevede che «in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza». L'art. 5, L. 28 dicembre 2005, n. 263 reca, poi, un'interpretazione autentica dell'indicato art. 9, comma 2, specificando che tale disposizione debba interpretarsi «nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970».

Pertanto, secondo l'art. 9, comma 2, L. n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74, recante «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio»), il diritto alla pensione di reversibilità scaturisce, insieme con altri presupposti, dalla titolarità del diritto all'assegno di divorzio. Quest'ultimo, a sua volta, è giustificato da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano, nei rapporti orizzontali, la solidarietà con l'esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale. In virtù di tale presupposto, anche il diritto alla pensione di reversibilità rispecchia, sul piano assiologico, una funzione solidaristica (Corte Cost. 7 sentenze n. 419 del 1999, n. 286 del 1987 e n. 7 del 1980), che sottende, al contempo, istanze perequativo-compensative. Dunque, i diritti alla pensione di reversibilità (ed anche ad una quota di indennità di fine rapporto) svolgono, in sostanza, funzioni che, nei rapporti orizzontali tra ex coniugi, riflettono istanze di rilievo costituzionale, che attengono alla solidarietà e all'effettività del principio di eguaglianza. Tali diritti, pur traendo giustificazione e origine dai rapporti fra gli ex coniugi, producono effetti che si riverberano anche nei confronti di terzi. Proprio al fine, dunque, di evitare che, nell'ambito di processi relativi a pretese previdenziali, coinvolgenti gli enti obbligati a tali prestazioni, possano porsi, tramite accertamenti incidenter tantum, questioni inerenti alla spettanza in astratto del diritto all'assegno di divorzio, l'art. 5, L. n. 263 del 2005, disposizione di interpretazione autentica, ha previsto che «per titolarità dell'assegno [...] deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi dell’art. 5 della [...] legge n. 898 del 1970».  

È stato di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di divorzio, il diritto alla quota della pensione di reversibilità previsto dall'art. 9, L. n. 898 del 1970 spetta all'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile e non può essere escluso per il solo fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell'avente diritto, poiché tale inerzia non comporta "ipso facto" la rinuncia al menzionato assegno, "in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine all'effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione" (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2021, n. 27875). 

È pur vero che le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetterebbe il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno «una tantum» non esisterebbe una situazione di contribuzione economica che viene a mancare (Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22434). Ma deve essere chiarito che la "titolarità" attuale, che fa sì che l'assegno sia ancora fruibile si ha, invero, proprio quanto non vi è un provvedimento giurisdizionale che accerti l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento. Situazione che non ricorre proprio quando l'assegno viene corrisposto in un'unica soluzione, perché in tal caso difetterebbe la titolarità attuale e concreta. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 9, L. 1° dicembre 1970, n. 898
  • Art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74
  • Art. 5, L. 28 dicembre 2005, n. 263