Diritto processuale penale
Prove
14 | 04 | 2023
La rilevanza probatoria dei tabulati telefonici comprovanti la localizzazione di una utenza telefonica (c.d. «pedinamento elettronico»)
Paolo Emilio De Simone
Con la sentenza n. 15836 dell’11 gennaio
2023 (depositata il 14 aprile 2023) la sesta sezione penale della Corte di
Cassazione ha affrontato la questione relativa all’utilizzazione probatoria dei
tabulati telefonici comprovanti la localizzazione di un’utenza telefonica
acquisiti in assenza di un decreto motivato del giudice.
Nello specifico, la Suprema Corte ha affrontato il tema della tutela dei diritti rispetto al ricorso generalizzato agli strumenti di raccolta automatizzata dei dati personali, quali appunto i ‘tabulati’, siano essi dati – non comunicativi – di geolocalizzazione, ovvero dati relativi ad immagini, dati digitali o piuttosto informazioni relative al traffico telefonico, evidenziando che con la locuzione di «dati esteriori di comunicazioni» si intende far riferimento ad una serie di informazioni di varia natura, suscettibili di acquisizione e utilizzazione processuale, che riguardano non solo i dati relativi alle telefonate su apparecchi fissi o mobili, ma anche ogni altro tipo di comunicazione elettronica; la prassi operativa si è evoluta al punto di poter geolocalizzare una utenza mobile non solo ex post, ma, soprattutto, anche in tempo reale, ed in assenza di captazione, mediante la costante rilevazione delle celle di aggancio della stazione mobile, consentendo una sorta di «pedinamento elettronico» del possessore del cellulare anche nei momenti in cui questi non comunica. Quanto al concetto di «tabulato», invece, la Corte ha rammentato che con tale termine solitamente si indica il prospetto cartaceo o telematico contenente i ‘dati esterni’ alle comunicazioni, che pure afferiscono ad una lesione periferica della riservatezza, in ragione della minore invasività del mezzo rispetto a quello intercettivo. Si tratta comunque di dati personali sensibili e qualificati perché forniscono retrospettive di indubbio rilievo quali il tempo, la durata, la frequenza delle chiamate, le utenze contattate, i codici IMEI, gli intestatari delle schede SIM, e anche l'ubicazione dell’utenza mediante la geolocalizzazione delle celle di aggancio, la cui esigenza di tutela è stata ben evidenziata anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 81 del 1993) che, richiamandosi all'art. 15 Cost., ha riconosciuto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possono portare all’identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi al tempo ed al luogo della comunicazione. Anche la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 2 marzo 2021, H.K. c. Prokunrantuur - causa C-746/18) ha indicato le condizioni in presenza delle quali gli Stati membri possono consentire l'accesso ai dati conservati dai fornitori da parte dell'autorità pubblica per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in modo da poter bilanciare tale esigenza con la contrapposta necessità di tutelare il diritto alla riservatezza, chiarendo che l'accesso a tali dati può essere consentito solo in presenza di «forme gravi di criminalità» o per far fronte a «gravi minacce alla sicurezza pubblica», e se vi sia la preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e terza rispetto alle parti, pubbliche e private. Il legislatore italiano ha recepito tali principi col decreto-legge n. 132/21, al fine dichiarato di adeguarvi la disciplina nazionale, sostanzialmente ‘giurisdizionalizzando’ la procedura di acquisizione dei tabulati, prevedendo la possibilità di acquisire tali dati solo a seguito dell’adizione di un decreto motivato del giudice.
Ne deriva che i tabulati telefonici acquisiti in assenza di un provvedimento autorizzatorio dell’autorità giudiziaria, trattandosi di un’attività compiuta in spregio dei fondamentali diritti del cittadino e che proprio per tale ragione non può essere assunta a giustificazione e fondamento di atti processuali a carico di chi quell’attività costituzionalmente illegittima abbia subito (cfr. Corte Cost. n. 34 del 1973), integrano gli estremi della c.d. «prova incostituzionale», da considerarsi perciò inutilizzabile in ogni sede processuale (cfr. Cass. pen., sez. un., 13 luglio 1998, n. 21; Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2000, n. 6), dunque anche nel rito abbreviato; tale inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex dell'art. 191 c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. un., 16 giugno 2000, n. 16).
Riferimenti Normativi: