Diritto penale
Delitti
17 | 04 | 2023
Applicabilità della disciplina della bancarotta ai soci illimitatamente responsabili delle società di fatto
Luca Lotti
Con sentenza n. 16260 del 14 marzo 2023
(dep. 17 aprile 2023), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha
ribadito l’applicabilità delle disposizioni incriminatrici della bancarotta di
cui all’art. 222, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare) non solo
ai soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice ma anche ai soci illimitatamente responsabili delle
società di fatto.
Rileva la Corte che la società di fatto
soggiace alla disciplina generale dettata per la società semplice, per effetto
del rinvio ad essa operato dall'art. 2297 c.c., che regolamenta la società
irregolare. Invero, sebbene a rigore i due fenomeni non siano sovrapponibili,
può, tuttavia, affermarsi che la società di fatto è solo una delle tante
manifestazioni di società irregolare, in quanto mentre in quest'ultima a
mancare è l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente assenza di
pubblicità dichiarativa, nelle società di fatto a mancare è l'atto costitutivo,
ossia il documento necessario per procedere alla pubblicità.
Posto ciò, devesi rammentare che, in
virtù della disposizione di cui all'art. 147, comma 1, R.D. 16 marzo 194, n.
267, una volta dichiarato il fallimento di una società di persone, Io stesso
deve essere esteso ai soci illimitatamente responsabili. In tal senso si è
unanimemente espressa la giurisprudenza civile di legittimità, laddove ha
affermato che il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile,
pur presentando una relativa autonomia rispetto a quello della società, potendo
il singolo socio contestare la propria appartenenza alla compagine societaria
ovvero l'ingerenza nella sua gestione, costituisce un effetto dipendente ed
accessorio rispetto all'apertura del fallimento sociale (Cass. civ, sez. I, 21
ottobre 2020, n. 22956): infatti, la dichiarazione di fallimento di società con
soci illimitatamente responsabili produce anche il loro fallimento, di modo che
la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una
pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di
dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il
suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (Cass. civ.,
sez. VI, 21 gennaio 2016, n. 1105; Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2001, n. 3658).
Invero, la Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo, affermando che, ai fini della configurabilità, in capo al socio illimitatamente responsabile di una società irregolare dichiarata fallita, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del suo patrimonio personale, è necessario che il fallimento sia stato esteso, ai sensi dell'art. 147, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, anche nei suoi confronti e il reato dovrà considerarsi consumato alla data di dichiarazione del suo fallimento laddove essa sia diversa da quella della dichiarazione di fallimento della società (Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2020, n. 11936; Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2016, n. 13091; Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2016, n. 31610).
Pertanto, in ipotesi di società di fatto, per le condotte di distrazione di beni personali, il socio illimitatamente responsabile risponde del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al proprio fallimento, ai sensi dell'art. 222, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 per le condotte di distrazione di beni sociali, risponde dello stesso reato, in relazione al fallimento della società, ai sensi dell'art. 223, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che dispone che “ai applicano le pene stabilite nell’art. 216, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 agli amministratori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dal suddetto articolo” (Cass. pen., sez. III, 14 maggio 1965, n. 1629): ciò perché, con riferimento alle società di fatto, ai sensi degli artt. 2297 e 2266 c.c., la rappresentanza della società e il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale spetta a ciascun socio, salvo la prova di un diverso patto e della conoscenza dello stesso da parte del terzo interessato.
Riferimenti Normativi: