Diritto civile
Obbligazioni
14 | 04 | 2023
La valutazione della diligenza e della buona fede dell’istituto di credito
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 10044 del 14 aprile
2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato, con
specifico riferimento alla materia bancaria, che il principio di correttezza e
buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile,
"richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del
debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del
creditore" – deve essere inteso in senso oggettivo, in quanto enuncia un
dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando
come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a
ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da
preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici
obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di
legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere,
anche di per sé, un danno risarcibile (cfr. Cass. civ. n. 22819 del 2010).
In sostanza (come si ricava, in via
generale, da Cass. civ. n. 9200 del 2021, sebbene resa in materia diversa), la
buona fede o correttezza oggettiva costituisce regola (artt. 1337, 1358, 1375 e
1460 c.c.) di comportamento [quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost. (v. Cass. civ. n. 22819 del 2010; Cass. civ. n. 1618 del 2009; Cass.
civ., sez. un., n. 28056 del 2008) che trova applicazione anche a prescindere
alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il
soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento
leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto
alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio,
dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità. Cfr. Cass. civ. n.
8494 del 2020; Cass. civ. n. 9404 del 2011; Cass. civ., sez. un., n. 28056 del
2008; Cass. civ. n. 16315 del 2007; Cass. civ. n. 8826 del 2007; Cass. civ. n.
3462 del 2007; Cass. civ. n. 23273 del 2006; Cass. civ. n. 3651 del 2006. Si
vedano, altresì, Cass. civ. n. 10511 del 1999; Cass. civ. n. 3775 del 1994], e
regola (art. 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (cfr. Cass. civ. n.
11295 del 2011), nonché criterio di determinazione della prestazione
contrattuale, costituendo, invero, fonte – altra e diversa sia da quella
eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale vedasi Cass. civ. n.
20991 del 2012) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla
quale cfr. Cass. civ. n. 18868 del 2008; Cass. civ. n. 1689 del 2006; Cass.
civ. n. 6956 del 2001. Si veda, altresì, Cass. civ. n. 11264 del 1998) – di
integrazione del comportamento dovuto (cfr. Cass. n. 22860 del 2007), là dove
impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi
della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio [che non si
sostanzi, cioè, in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli
rischi o rilevanti sacrifici (cfr. Cass. civ. n. 6735 del 2005; Cass. n. 2422
del 2004)].
L'impegno imposto dall'obbligo di buona
fede oggettiva o correttezza va correlato, quindi, alle condizioni del caso
concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (cfr.
Cass. civ. n. 22860 del 2007), dovendo valutarsi alla stregua della causa
concreta del contratto (cfr. Cass. civ. n. 8494 del 2020; Cass. civ. n. 2071
del 2013). La diligenza designa, invece, la misura dello sforzo diligente
dovuto nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. civ. n. 16990 del 2015,
e, più recentemente, Cass. civ. n. 8496 del 2020).
Atteso che la diligenza (la quale, come sottolineato anche in dottrina, si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità, la perizia in particolare sostanziandosi nell'impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati, ossia con l'uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all'assunta obbligazione, nel tipo di attività professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta: cfr. Cass. civ. n. 12995 del 2006, nonché Cass. civ. n. 15732 del 2018; Cass. civ. n. 10 21775 del 2019 e Cass. civ. n. 8496 del 2020) deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), si è al riguardo precisato che la detta normalità deve essere valutata in ragione della diligenza media richiesta ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. dalla specifica natura e dalle peculiarità dell'attività esercitata (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. n. 15732 del 2018 e Cass. civ. n. 21775 del 2019).
In effetti, assunto a necessario parametro di riferimento, per la banca, il canone della diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non può ritenersi rispondente a diligenza e buona fede il comportamento della banca stessa che trascuri di considerare – ovvero ignori – l'avvenuta revoca di una procura generale ad operare su di un conto deposito titoli effettuata dal titolare del conto medesimo consentendo, così, al soggetto cui quel potere sia stato revocato nell'intervallo temporale intercorso tra l'ordine di negoziazione dei titoli da lui pur legittimamente impartito e l'accredito del ricavato su di un proprio conto di ottenere l'accredito predetto.
Riferimenti Normativi: