Diritto civile
Contratti
13 | 04 | 2023
La mediazione negoziale atipica e il diritto alla provvigione
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 9814 del 13 aprile
2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, richiamando la
sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017 resa a Sezioni Unite, ha affermato che, oltre
all’ipotesi di mediazione tipica di cui all’art. 1754 c.c., secondo cui è
mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione
di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" deve riconoscersi la
c.d. mediazione “atipica” fondata su un contratto a prestazioni corrispettive,
con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate (mediazione c.d.
unilaterale).
Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una
parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un’attività
intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo
affare a determinate, prestabilite condizioni.
L’elemento di distinzione tra le due
figure, del mediatore (tipico) e del procacciatore di affari (mediatore
atipico), risiede nella imparzialità del primo, laddove il secondo presta la
propria attività nell’interesse di una delle parti con cui instaura un rapporto
di collaborazione anche privo di stabilità, raccogliendo proposte di contratto
ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele. Il tutto in una cornice
però comune, quella della prestazione di un’intermediazione diretta a favorire terzi
nella conclusione di un affare.
Le Sezioni unite con la citata pronuncia
hanno, infine, evidenziato che le ragioni che sottostanno alla previsione
dell’obbligo di iscrizione del mediatore e alla configurazione di detta
iscrizione quale condizione del diritto alla provvigione, debbono trovare
applicazione anche nelle ipotesi di mediazione atipica, e dunque pure in quella
di procacciatore di affari, valorizzando il nucleo essenziale delle
prestazioni, consistente nella intermediazione.
In questa prospettiva, si pone in
risalto il fatto che il codice qualifica come mediatore anche colui che ha
avuto l’incarico di promuovere la conclusione dell’affare da una sola delle due
parti (art. 1756 c. c.) ovvero colui che ha avuto l’incarico da una delle due
parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto
concluso col suo intervento (art. 1761 c.c.).
Il conferimento di un mandato, presunto oneroso, non colloca cioè l’attività svolta dall’incaricato al di fuori del perimetro (funzionale) della mediazione, (Cass. civ., 8 luglio 2010, n. 16147). Infatti, l’art. 2 comma 4, L. n. 39 del 1989 stabilisce che l’iscrizione a ruolo dev’essere richiesta anche se l’attività in questione venga svolta in modo occasionale o discontinuo da coloro che la prestano, su mandato oneroso, per la conclusione di affari relativi a immobili o aziende.
Poiché nella nozione di mandato a titolo oneroso rientra l’incarico conferito a un soggetto o a un’impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati a un determinato affare, anche i procacciatori di affari che su incarico di una parte svolgano intermediazione per un affare avente ad oggetto immobili o aziende, hanno l’obbligo di iscrizione, con la conseguenza che in mancanza viene meno il diritto alla relativa provvigione.
Riferimenti Normativi: