Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
13 | 04 | 2023
Rischio amianto: la responsabilità del datore di lavoro pubblico ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Cristina Tonola
La
terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3753 del 13 aprile 2023, è
intervenuta in tema di tutela delle condizioni di lavoro nel pubblico impiego,
con particolare riferimento alla responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell’art 2087 c.c..
Secondo
una prima ricostruzione in termini aquiliani della responsabilità in esame, l'obbligo
ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro di apprestare una particolare protezione
al fine di assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore integra, al
contempo, fonte di responsabilità contrattuale e risarcitoria (nella specie,
del danno morale), in quanto la fattispecie astratta di reato è configurabile
anche nei casi in cui la colpa sia addebitata per non aver fornito la prova
liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. (Cass. civ., sez. lav, 3 febbraio
2015, n. 1918).
In
base alla più lineare e preferibile ricostruzione in termini contrattuali della
responsabilità in esame (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, 26972), l'esigenza di accertare se, in concreto, il
contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali,
eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel
caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della
legge. È questo il caso del contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c.
("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro"), inserendo nell'area del rapporto di lavoro
interessi non suscettibili di valutazione economica (l'integrità fisica e la
personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse
provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non
patrimoniale. Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della
Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la
tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettibile di dare luogo al
risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione
dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno
biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore.
La
responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., secondo l’interpretazione
della norma resa dalla giurisprudenza civile, non configura un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole
d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata
dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a
preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto
conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di
indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento
storico.
Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 (Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2013, n. 18626), gravando comunque in capo al datore di lavoro l’obbligo di approntare dei presidi di protezione rispetto al c.d. “rischio amianto”, sussistente anche anteriormente all’introduzione della specifica normativa relativa ad esso.
Tale ultima conclusione è stata di recente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, 19 aprile 2022, n. 2956). Invero, in materia di responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (art. 2087 c.c.), con specifico riferimento al danno cagionato dall'esposizione a polveri di amianto, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6952) ha in passato giudicato irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, richiamando la giurisprudenza civile di legittimità, che aveva posto in luce come la pericolosità della lavorazione dell'amianto fosse già nota agli albori del '900 e avesse trovato eco specifica in alcune norme a protezione dei lavoratori, e la giurisprudenza penale sulla responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali in fattispecie relativa all'esposizione di lavoratori all'inalazione di polveri di amianto. Si tratta di un indirizzo risalente e consolidato nella giurisprudenza civile, ribadito ancora di recente (cfr. Cass. civ., sez. lav., 11 ottobre 2021, n. 2757).
Riferimenti Normativi: