Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
13 | 04 | 2023
I principi che governano il sistema di correzione degli elaborati scritti del concorso notarile
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 3722 del 13 aprile 2023,
la terza sezione del Consiglio di Stato ha ribadito i principi che governano il
sistema di correzione degli elaborati scritti del concorso notarile.
L’art. 10, comma 2, D.L.vo n. 166 del
2006 prevede che la Commissione, prima di iniziare la correzione, definisca i
criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione
delle prove stesse. Alla luce dell’art. 34, comma 50, lett. f), D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n.
221, l’eventuale giudizio di non idoneità deve essere sinteticamente motivato
con ricorso a “formulazioni standard”, che la Commissione deve predisporre
contestualmente alla definizione dei criteri che regoleranno la valutazione
degli elaborati. La ratio di tale previsione consiste nel semplificare e
snellire il lavoro della Commissione, nel rendere omogenea l’applicazione dei
criteri prestabiliti, nonché più semplice la verifica, ab externo,
dell’osservanza dei criteri che la Commissione ha predeterminato.
L’art. 11, D.L.vo n. 166 del 2006
prevede che la Commissione formuli un giudizio complessivo di
idoneità/inidoneità all’esito, di regola, della correzione delle tre prove
scritte. Tuttavia, al comma 7, la norma prevede che “Nel caso in cui dalla
lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi
insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art.
10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza
procedere alla lettura degli elaborati successivi”.
Quest’ultima previsione è stata evidentemente inserita al fine di agevolare le operazioni di correzione delle prove scritte e, tuttavia deve essere correttamente intesa e devono esserne chiariti i necessari corollari. Solo le cause di nullità e le “gravi insufficienze”, prefigurate dall’art. 11, comma 7, definibili anche come “errori ostativi”, sono idonee a precludere l’ulteriore corso della correzione degli elaborati di un candidato e la successiva attività valutativa della Commissione. Tuttavia, la circostanza che la Commissione proceda alla lettura del terzo elaborato non implica, che non vi siano tout court anomalie, errori o mancanze nei primi due elaborati, ma solo che queste non configurano ipotesi di nullità o di gravi insufficienze ostative al prosieguo della valutazione degli stessi. La presenza di eventuali carenze – rilevanti ma non direttamente ostative – emergerà viceversa nell’ambito del giudizio complessivo reso dalla Commissione tramite il formulario standard. Infine, è appena il caso di sottolineare che il rilievo di “errori ostativi” anche solo nel terzo elaborato non preclude – ma anzi impone – alla Commissione esaminatrice l’obbligo di dichiarare ipso facto il candidato non idoneo. In sostanza, un giudizio di idoneità complessiva è consentito unicamente laddove in nessuna delle tre prove vengano rilevate nullità formali o sostanziali previste per legge o gravi insufficienze, nei termini e contenuti in precedenza indicati nella elaborazione dei criteri.
Sul fronte della giurisprudenza, deve ulteriormente rammentarsi che l’individuazione dei c.d. “errori ostativi” nell’ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito della valutazione. Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell’organo collegiale - si ribadisce - essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2017 n. 558).
Ancora recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che, nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un'ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti. In altre parole, le valutazioni rese dalla Commissione esaminatrice nell’ambito del concorso notarile non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile e il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore, sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 18 giungo 2019, n. 4127).
Riferimenti Normativi: