Diritto civile

Proprietà e diritti reali

12 | 04 | 2023

La costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 9697 del 12 aprile 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già espresso in sede di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 1258/1995 e 6678/1988) che, per stabilire l’interclusione di un fondo (o di un immobile), ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo ai sensi dell’art. 1051 c.c., quest’ultimo deve essere considerato nella sua unitarietà, non anche in relazione a sue singole parti.

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