Diritto penale

Delitti

12 | 04 | 2023

I presupposti per l'integrazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 15425 del 12 dicembre 2022 (dep. 12 aprile 2023), la sesta sezione penale della Corte di cassazione è intervenuta in tema di scambio elettorale politico-mafioso.

La legge 21 maggio 2019 n. 43, recante modifiche all'art. 416-ter c.p., già modificato dalla novella del 2014, recita testualmente: "Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma (...)".

L'elaborazione giurisprudenziale immediatamente successiva alla novella del 2014 ha chiarito che ai fini del perfezionamento del reato è essenziale che l'accordo includa tra le sue condizioni il ricorso al metodo descritto dall'art. 416-bis c.p., ha adottato uno standard probatorio che differenziava l'ipotesi in cui l'accordo stipulato fosse con un promittente intraneo, da quella in cui il soggetto che si impegnava a procurare i consensi fosse estraneo al sodalizio, ovvero affiliato ma operante uti singulus.

In questi ultimi due casi ha ritenuto necessaria la prova di un esplicito accordo sulle modalità di procacciamento del consenso elettorale (Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2016, n. 16397).

Il reato di cui all'art. 416-ter c.p. era caratterizzato, fino all'avvento della legge n. 43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti era attuato o promesso "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p." (cioè, col metodo mafioso). La nuova formulazione ha esteso - puramente e semplicemente - la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa; inoltre, tra gli elementi della corrispettività ha inserito la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Vi è, quindi, perfetta continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 416-ter c.p., dal momento che, ribadita la punibilità dell'accordo che contempli l'utilizzo del metodo mafioso, sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo d'applicazione della norma, con una previsione riferita ai soggetti dell'accordo illecito e ai contenuti dello scambio. Tanto consente di ritenere pienamente utilizzabile, per l'individuazione del regime cautelare riservato al delitto suddetto, la giurisprudenza antecedente alla L. n. 43/2019, la quale aveva chiarito che le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis, richiamate dall'art. 416-ter, ricorrono anche quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, sicché non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, comma 3 c.p.. può dirsi immanente all'illecita pattuizione. In altre parole, la legge n. 43/2019 ha solo rimodellato l'art. 416-ter c.p. cristallizzando l'interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità.

Qualora l'esponente agisca uti singulus, occorre che vi siano elementi da cui desumere che la promessa preveda l'utilizzo delle modalità mafiose per il procacciamento di voti, posto che l'incriminazione sensi dell'articolo 416-ter c.p. consiste pur sempre nell'accordo tra politico e la associazione mafiosa.

Il soggetto promittente potrà, pertanto, essere, sia il membro della consorteria che opera in nome e per conto della stessa, sia un affiliato che agisce uti singulus o un soggetto ad essa estraneo (intermediario), ma, in questi ultimi due casi, in grado di assicurare l'appoggio elettorale nelle forme, nei modi e con gli scopi previsti dall'art. 416-bis c.p.

L'ipotesi criminosa è punibile a titolo di dolo generico: consapevolezza e volontà devono coprire, sul versante del promittente, la promessa di procurare voti con modalità mafiose; per quanto attiene al promissario, invece, l'accettazione della promessa in cambio dell'erogazione delle controprestazioni tipicizzate, con la piena consapevolezza delle modalità mafiose nel procacciamento dei suffragi.

Il criterio di imputazione soggettiva non è mutato, a seguito alla riformulazione di fattispecie operata con I. n. 62/2014.

È interessante notare che nelle decisioni successive alla novella del 2014 la ricostruzione dell'elemento psicologico, similmente a quanto avvenuto con riguardo alle "modalità mafiose" nel procurare i voti - quale "nota modale" espressa già in seno al pactum sceleris - muta significativamente a seconda del profilo personologico della parte promittente, nonché del compendio probatorio disponibile.

I giudici di legittimità, nel rilevare che l'ampliamento del novero dei soggetti attivi finisce per avere ripercussioni sul dolo del candidato (o dell'intermediario o mediatore), con particolare riferimento alla sua posizione al momento della stipula dell'accordo illecito e alla sua consapevolezza delle modalità esecutive della promessa assunta dalla sua controparte, affermano che la consapevolezza del promissario deve essere graduata in base alla natura e alla posizione del suo interlocutore. Da ciò consegue che, se la controparte è un membro, magari di vertice, della cosca mafiosa che si presenti quale portavoce della stessa, la parte dell'accordo relativa alle modalità di procacciamento dei voti può sostanzialmente darsi per presunta.

In altri termini, il candidato che si rivolge ad una associazione di stampo mafioso per ottenerne sostegno elettorale conosce il suo modus operandi e vuole che siano esercitati i metodi tipici di pressione posti in essere da questa.

A diverse conclusioni deve giungersi invece nel caso in cui il promittente sia un intraneus, che agisce uti singulus ovvero un extraneus rispetto alla consorteria mafiosa. In questi casi, infatti, la prova del dolo del promissario deve essere più rigorosa, essendo quindi necessaria una dimostrazione "chiara e immediata" della pattuizione relativa al metodo mafioso di procacciamento del voto. A ben vedere, in effetti, in queste ipotesi manca la "garanzia" di un'organizzazione mafiosa solida e strutturata, con la conseguenza che il patto sul modus operandi deve investire un grado di consapevolezza più elevato nell'animo del promissario.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 416-ter c.p.