Diritto processuale penale

11 | 04 | 2023

L'obbligo per il giudice di considerare il braccialetto elettronico come alternativa al carcere

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 15224 del 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che la misura cautelare degli arresti domiciliari con la prescrizione dell'utilizzo del mezzo elettronico di controllo degli eventuali spostamenti dell'indagato non si caratterizza quale autonoma misura cautelare, ma solo come una specifica modalità di applicazione della misura stessa (Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 29769).

Tale principio deve essere accompagnato, tuttavia, dalla precisazione secondo cui, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione di assoluta adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

È infatti questo il principio affermato dalle Sezioni Unite “Lovisi” (Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 20769), che hanno precisato come il giudice chiamato ad applicare una misura cautelare, anche in sostituzione della custodia in carcere, deve obbligatoriamente considerare il braccialetto elettronico come alternativa al carcere - invertendosi così il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l'eccezione dalla custodia cautelare - e prescrivere le particolari modalità di controllo «salvo che non le ritenga necessarie in relazione al grado ed alla natura delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».

E’ vero, altresì, che, nella giurisprudenza anche successiva al citato approdo "Lovisi", si è ritenuto che la motivazione sulla inadeguatezza degli arresti domiciliati presidiati dagli strumenti di controllo elettronici possa essere anche implicitamente desunta, laddove il Tribunale abbia escluso in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario (Cass. pen., sez. II, 8 giugno 2017, n. 31572).

Non è superfluo qui ricordare la ratio normativa delle riforme che hanno interessato la materia cautelare e, più in particolare, la disciplina degli arresti domiciliari controllati. Il D.L. n. 146 del 2013, che ha modificato il comma 1 dell'art. 275-bis c.p.p., è espressione della volontà del legislatore di favorire un maggior utilizzo dello strumento del controllo elettronico, rafforzando, tramite detto incremento, il principio della custodia cautelare quale extrema ratio.

Nello stesso senso, si muove l'intervento riformatore della L. 16 aprile 2015, n. 47, con il quale il legislatore mira a garantire che, "effettivamente", le misure cautelari siano ispirate al "minimo sacrificio per la libertà personale", facendo leva sul principio cardine di adeguatezza in base al quale la misura deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, le quali devono essere espressamente indicate nella motivazione del provvedimento.

In particolare, con l'inserimento del comma 3-bis nel corpo dell'art. 275 c.p.p., il legislatore giunge a considerare, in astratto, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ugualmente idonei, rispetto alla custodia cautelare in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura" e, restituendo un ruolo centrale alla motivazione del giudice, impone a quest'ultimo di considerare tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodia carceraria, motivando sempre (ad eccezione delle, ormai limitate, ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p.) sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati a soddisfare le esigenze del caso concreto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 275 c.p.p.
  • Art. 275-bis c.p.p.
  • L. 16 aprile 2015, n. 47