Diritto civile
Contratti
11 | 04 | 2023
La natura della clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata conclusione dell'affare per fatto imputabile al venditore
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 9612 dell’11 aprile 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di
diritto alla provvigione in favore del mediatore.
Nel contratto di mediazione, il
pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c. è strettamente
connesso alla conclusione dell'affare. La rilevanza causale della conclusione
dell'affare, quale fondamento delle pretese di carattere patrimoniale del
mediatore, del resto, emerge indirettamente anche dall'art. 1756 c.c., ai sensi
del quale, salvo patti o usi contrari, il mediatore avrà diritto al rimborso
delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state
eseguite, anche se l'affare non è stato concluso (Cass. civ., sez. II, 23
dicembre 2020, n. 26682). Dall'art. 1755 c.c. deriva, allora, che i soggetti
intermediati, aderendo al contratto di mediazione, non assumono alcun obbligo
di pagare la provvigione quale diretto corrispettivo dell'attività posta in
essere dal mediatore a loro vantaggio, se non al momento della conclusione
dell'affare (ex plurimis: Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2022, n. 28879; Cass.
civ., sez. II, 19 novembre 2019, n. 30083).
È stato già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità che la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata conclusione dell'affare per fatto imputabile al venditore può presumersi vessatoria, e quindi inefficace, se le parti non abbiano espressamente pattuito un meccanismo di adeguamento di tale importo all'attività sino a quel momento concretamente espletata dal mediatore: Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2010, n. 22357. Tale pronuncia ha introdotto un «principio di gradualità» la cui ratio va ravvisata nell'esigenza di garantire, nei contratti a prestazioni corrispettive come il contratto di mediazione «atipica» in esame, il rispetto del sinallagma contrattuale, dovendo trovare la prestazione di una parte il proprio fondamento nella controprestazione dell’altra parte, al fine di evitare il ricorrere di situazioni di indebito arricchimento ai danni del contraente debole del negozio perfezionato. Come argomentato nella citata sentenza, il compenso del mediatore, in caso di mancata conclusione dell'affare, trova giustificazione nello svolgimento di una concreta attività di ricerca di terzi interessati, attraverso la predisposizione dei propri mezzi e della propria organizzazione (Cass. civ. 8 settembre 2020, n. 19656).
L’accertamento relativo all'abusività della clausola va svolto anche nell'ipotesi in cui sia prevista l’anticipazione della maturazione del diritto alla provvigione, al fine di evitare che il diritto al compenso possa essere fissato in misura indipendente dal tempo e dall'attività da questi svolta.
Ciò in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea secondo la quale l’articolo 3, par. 1, della direttiva 93/13/CEE (corrispondente al nostro art. 33, comma 1, Codice del consumo) deve essere interpretato nel senso che la nozione di «significativo squilibrio» a danno del consumatore deve essere valutata mediante un’analisi delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, onde appurare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale (Corte di Giustizia Europea, C-415/11, Mohammed Aziz).
Nel nostro caso, soccorre l’art. 1755 c.c. laddove fa coincidere la maturazione del diritto alla provvigione con la «conclusione dell’affare», da interpretarsi nei termini e limiti sopra precisati. D’altra parte, aggiunge la Corte di Giustizia, per accertare se lo squilibrio sia creato «malgrado il requisito della buona fede», occorre verificare d’ufficio se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo avrebbe aderito alla clausola in oggetto in seguito a negoziato individuale.
Riferimenti Normativi: