Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
11 | 04 | 2023
L’impugnabilità dei provvedimenti del giudice tutelare
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 9625 dell’11 aprile
2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che i
provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono
impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111
Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto,
i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano
soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano
altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una
controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena
attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto
sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe
per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro
consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale
richiamata (cfr. da ultimo in motivazione Cass. civ., sez. un., n. 1914/2016).
Alla luce di tali principi, appare
evidente la non ricorribilità del provvedimento del giudice tutelare che si
limiti a negare l’autorizzazione a prelevare dal patrimonio ereditario, di cui
è contitolare una minore, le somme necessarie ad estinguere il debito
tributario nascente dalla successione (debito peraltro che sta estinguendo la
stessa minore con il proprio patrimonio personale), e che evidentemente non
statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e non è idoneo ad
incidere sullo "status" della minore, ma tende unicamente a tutelare
in sede amministrativa ed ordinatoria l'interesse della stessa.
Il provvedimento in questione si
caratterizza invero per l'efficacia meno intensa propria dei provvedimenti
camerali di volontaria giurisdizione, i quali, come è noto, pur potendo riguardare
posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non
contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice
che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti
(cfr. Cass. civ. n. 2099/2001).
In termini analoghi si veda anche Cass. civ. n. 1611/2009, a mente della quale il provvedimento con il quale il tribunale abbia accolto il reclamo contro il provvedimento del giudice tutelare, con il quale quest'ultimo autorizzava il genitore, esercente i poteri derivanti dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, ad accettare l'eredità di un parente ed a promuovere giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., poiché privo del carattere di decisorietà e definitività, essendo modificabile e revocabile in ogni tempo per motivi originari e sopravvenuti, e non essendo diretto alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o status; Cass. civ. n. 28331/2017, in tema di ricorso avverso provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione ad un genitore a condurre con sé il figlio minore in settimana bianca; Cass. civ. n. 21667/2015, in materia di provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta ai fini del rilascio del passaporto al minore).
Non ignora la Suprema Corte come le analoghe conclusioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di provvedimenti adottati per l’amministratore di sostegno (si veda Cass. civ. n. 3493/2018, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dalla corte d'appello all'esito del reclamo su un provvedimento reso dal giudice tutelare in tema di autorizzazione alla riscossione di somme capitali, ai sensi dell'art. 374, comma 1, n. 2) c.c., da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno; Cass. civ. n. 9839/2018), sul presupposto che la facoltà di ricorso ex art. 720-bis, ultimo comma, c.p.c., debba essere limitata ai soli decreti di carattere decisorio, assimilabili alle sentenze di interdizione od inabilitazione, senza estensione a quelli aventi carattere gestorio, siano state poste in discussione da altra decisione (Cass. civ. n. 32409/2019) che ha invece affermato che, in materia di amministrazione di sostegno, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso dalla corte d'appello, in sede di reclamo avverso il decreto adottato dal giudice tutelare, non occorre indagarne il carattere decisorio e definitivo, perché l'art. 720-bis, comma 3, c.p.c. ammette espressamente sempre detta impugnazione, ma trattasi di contrasto che non appare rilevante nel caso di specie che verte in materia di provvedimenti presi nell’interesse del minore sottoposto a tutela, per il quale non esiste una specifica previsione come quella dell’art. 720-bis c.p.c., dettata in materia di amministratore di sostegno.
Riferimenti Normativi: