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Diritto penale

Delitti

10 | 11 | 2020

Differenze tra estorsione e truffa mediante la prospettazione di un pericolo

Valerio de Gioia

La seconda sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 3 novembre 2020 (dep. 10 novembre 2020), n. 31433, ha ribadito le differenze esistenti tra il reato di truffa, mediante prospettazione di un pericolo, e quello di estorsione chiarendo che la coazione della volontà si distingue dalla manipolazione attraverso l'induzione in errore, in quanto solo nel primo caso l'azione illecita si presenta irresistibile.

L'induzione in errore, infatti, è azione diversa dalla costrizione, sebbene entrambe le condotte siano idonee a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva proprio nella misura in cui la volontà risulta "diretta" e "manipolata" ma non irresistibilmente "piegata".

La idoneità della rappresentazione del male a "dirigere" piuttosto che "piegare" la volontà non può essere stabilita in astratto ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima; tale indagine di merito non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile.

Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l'attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall'estorsione, perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l'analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria.

La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima.

La idoneità coercitiva del pericolo prospettato va divisata sulla base di indici sintomatici esterni da apprezzare nel giudizio di merito e argomentare con motivazione congrua, non potendo di certo farsi dipendere la qualificazione giuridica del fatto dall'esame obiettivo diretto (non ancora fortunatamente praticabile) della psiche della vittima al momento del fatto.

D'altro canto, il "pericolo immaginario" non può che essere un "pericolo obiettivamente inesistente" e tale pericolo "indotto" nella psiche della vittima non può che esser frutto di artifici o raggiri, ossia di mezzi che non realizzano alcuna costrizione della volontà, ma soltanto inducono in errore sul futuro inverarsi di un pericolo inesistente che la vittima, proprio per l'errore indotto dai raggiri, si rappresenta invece come realizzabile.

Sulla scorta di quanto esposto, la Suprema corte ha affermato che la distinzione tra il reato di truffa, consumata attraverso la prospettazione di un pericolo rappresentato dalla minaccia alla libertà personale e di iniziativa economica della vittima, e il reato di estorsione deve essere effettuata valutando la concreta modalità della condotta: si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato si presenta incontrastabilmente derivato dalla volontà potestativa dell'agente e coarta la volontà della vittima, rappresentando un evento di danno futuro in ipotesi realizzabile dallo stesso agente; si verte, invece, nell'ipotesi della truffa quando la minaccia del pericolo irrealizzabile, per la sua intrinseca consistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore. 

La valutazione della efficacia coercitiva, piuttosto che semplicemente manipolativa della minaccia, deve essere svolta con apprezzamento di merito da effettuarsi ex ante, che se adeguatamente argomentato in fatto non è censurabile nel giudizio di legittimità.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 629 c.p.
  • Art. 640 c.p.