Diritto civile
Persone e Famiglia
30 | 03 | 2023
Agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli
Gian Ettore Gassani
Con sentenza n. 8980 del 30 marzo 2023,
la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in relazione all’obbligo di mantenimento
da parte degli ascendenti.
Prima della Riforma del 2013, il
concorso negli oneri dei genitori verso i figli era disciplinato dall'art. 148
c.c.. Con la Riforma sulla Filiazione di cui a D.L.vo n. 153/2013, è stato
introdotto l'art. 316 bis-c.c. (Concorso nel mantenimento) i cui commi 2, 4 e 5
sono stati modificati dalla Riforma Cartabia (D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 come
segue: “in caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da
lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente
ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro
genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo
debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore
possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo
allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Le parti ed il terzo
debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, la modificazione e la
revoca del provvedimento".
Tale modifica è in vigore, per effetto della L. 197 del 2022 (D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 149, art. 35, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 380, ossia legge di Bilancio 2023), dal 28 febbraio 2023 (anziché dal 30 giugno 2023). Può essere utile anche un richiamo alla normativa sugli alimenti, considerato che all'obbligo di prestare gli alimenti, da assegnare in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli (art. 438, comma 2, c.c.), sono tenuti, per quanto qui interessa, ex art. 433 c.c. "i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi". La giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte sul disposto del vecchio art. 148 c.c. e sull'art. 316-bis c.c., chiarendo quali fossero le caratteristiche dello speciale procedimento per decreto, previsto nelle predette disposizioni, ai fini di ottenere la condanna degli ascendenti del genitore ritenuto inadempiente. Così, nella sentenza n. 3402 del 1995, si è affermato: "L'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli". In motivazione, si è chiarito che l'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'art. 148 dovesse essere "considerata come assolutamente eccezionale, e consentita, peraltro, non già a tutela del coniuge del proprio discendente, bensì soltanto a favore dei suoi figli", cosicché "prima di dichiarare i nonni tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti, avrebbero dovuto valutare le condizioni economiche della madre dei minori". Si è poi precisato, in ordine alla questione posta nel ricorso per cassazione circa l'estensione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti anche agli altri due nonni (materni), nell'ipotesi in cui ricorressero tutti i presupposti di legge per chiamare gli ascendenti a concorrere al mantenimento dei nipoti, che "tale obbligo sussiste a carico di tutti gli ascendenti dello stesso grado (e, quindi nella specie, sia a carico dei nonni paterni, sia di quelli materni), proprio perché - come è stato già rilevato -, l'obbligo posto dall'art. 148 a carico degli ascendenti non risponde affatto ad una logica di tipo fideiussorio delle obbligazioni incombenti ai congiunti dello stesso sangue, bensì al ben diverso principio della tutela dei minori (principio cardine di tutto il nostro diritto di famiglia) quando al loro mantenimento non possano provvedervi (in tutto o in parte) i genitori, ma possano provvedervi gli ascendenti", cosicché "l'analogia con la disciplina della ripartizione degli oneri tra coniugi rispetto al mantenimento dei figli comporta che, come ad esso sono tenuti entrambi i coniugi, così al medesimo - ove ne sussistano i presupposti - siano tenuti tutti e quattro i nonni (e, più in generale, tutti gli ascendenti di pari grado), sempre secondo il medesimo criterio di ripartizione basato sulla proporzione alle rispettive condizioni economiche proprie di ciascuna delle due coppie di nonni". La natura sussidiaria dell'obbligazione degli ascendenti è stata successivamente ribadita (Cass. civ. 20509/2010 e 10419/2018, conf. a Cass. civ. 3402/1995, con la precisazione che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli, "così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo").
Riferimenti Normativi: