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Diritto amministrativo

Pubblico Impiego

06 | 04 | 2023

L’impugnazione del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego

Cristina Tonola

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3563 del 6 aprile 2023, conformemente al consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’impugnazione di un bando di concorso a pubblici impieghi ha carattere di impugnazione di atto endoprocedimentale e deve, quindi, essere estesa agli ulteriori atti della procedura, principalmente all’approvazione definitiva della graduatoria, poiché la mera impugnazione dell’indizione del concorso rende inutile un eventuale accoglimento.

Ne consegue che l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento del bando e/o dell’esclusione del concorso non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile (Cons. Stato, sez. VII, 24 febbraio 2022, n. 1324; Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2021, n. 6959; Cons. Stato, sez. II, 14 maggio 2021, n. 3792).

L’assunto trova conforto nel condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la non necessità di impugnazione dell’atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti.

Diversamente, quando l’atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale (Cons. Stato, n. 329 del 2014).

La tesi dell’effetto caducante e non meramente viziante va respinta dovendosi condividere quanto, in più occasioni, è stato precisato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui non può ravvisarsi un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediato, diretto e necessario tra l’atto di indizione, si ripete a carattere endoprocedimentale, e l’approvazione della graduatoria finale, dalla quale unica può scaturire la nomina ai posti messi a concorso.

L’approvazione della graduatoria finale, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. Pertanto, nel caso di procedimenti di tipo concorsuale, l’impugnazione inizialmente proposta, concernente il bando, oppure i giudizi di non idoneità, i provvedimenti di esclusione o i provvedimenti di non ammissione a successive prove di esame, deve necessariamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l’approvazione della graduatoria finale, determinandosi, altrimenti, l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto.

Alla luce delle argomentazioni esposta, laddove il ricorrente abbia omesso di impugnare la graduatoria finale, quale atto conclusivo e finale della procedura concorsuale, il ricorso originario e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’eventuale annullamento degli atti impugnati non potrebbe travolgere i suddetti provvedimenti medio tempore adottati. 

Ciò in quanto è pacifico che gravi sull’appellante, in ossequio alle comuni regole di diligenza anche processuale, provvedere alla impugnazione della graduatoria finale, in questo modo dando prova del concreto interesse alla coltivazione della lite, e quindi al conseguimento del ‘bene della vita’ agognato. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 35, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104