Tributario
04 | 04 | 2023
I presupposti per l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità finalizzata ad evitare la reiterazione di errori
Carol Gabriella Maritato
Con ordinanza n. 9248 del 4 aprile 2023,
la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha indicato i presupposti per l'invio
al contribuente della comunicazione di irregolarità finalizzata ad evitare la
reiterazione di errori e la regolarizzazione degli errori formali.
La L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6,
comma 5, dispone che «prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano
incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione
finanziaria deve invitare il contribuente (…) a fornire i chiarimenti necessari
o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non
inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta (…)».
La consolidata interpretazione di tale disposto (cfr. Cass. civ., sez. VI-5, 28 giugno 2019, n. 17479; Cass. civ., sez. V, 6 luglio 2016, n. 13759; Cass. civ., sez. V, 30 giugno 2021, n. 18405; Cass. civ., 9 febbraio 2022, n. 4238) è nel senso che esso non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, a mente dei quali quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della dichiarazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Al contrario, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione. 9. Pertanto, l'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata d.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal D.L.vo n. 471 del 1997, art. 13, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge.
Riferimenti Normativi: