Diritto penale

Reati in generale

03 | 04 | 2023

La struttura e le finalità del giudizio per l’applicazione delle misure di prevenzione

Filippo Lombardi

Con sentenza n. 14013 del 8 marzo 2023 (dep. 3 aprile 2023), la prima sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulle condizioni di applicabilità delle misure di prevenzione e sulla struttura del giudizio a ciò deputato.

Preliminarmente, va ricordato come sia pacifica la possibilità di svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili l'erroneità della ricostruzione di un elemento costitutivo della fattispecie, oppure l'elusione dell'obbligo motivazionale su uno degli elementi che legittima l'applicazione della misura, configurandosi in tali situazioni la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 111, comma 6, Cost., art. 125, comma 3, c.p.p., art. 7, comma 1, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Sebbene il sindacato del giudice di legittimità sia limitato, in materia di misure di prevenzione, alle sole ipotesi di violazione di legge, il difetto di motivazione in punto di pericolosità attuale del proposto, è in ogni caso deducibile se assume le caratteristiche del vizio di assenza di motivazione (Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2017, n. 111).

Come è noto nel giudizio di prevenzione sono individuabili due fasi: una, preliminare, di tipo constatativo, finalizzata ad accertare l'inquadramento del proposto in una delle «categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale D.L.vo n. 159 del 2011 (finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4, D.L.vo n. 159 del 2011); l'altra, eventuale - perché si svolge solo se la precedente si è conclusa positivamente ovvero con l'iscrizione del proposto in una delle categorie tipizzate - di tipo «prognostico» in senso stretto volta a formulare, in termini di attualità, un giudizio di probabile e concreta reiterabilità di condotte illecite da parte del proposto, evidentemente correlate alla categoria di accertata appartenenza (cfr. Cass. pen., sez. I, n. 23641 del 2014 e Cass. pen., sez. I, n. 31209 del 2015); in questo senso, ben può dirsi che questa seconda valutazione è logicamente influenzata dai risultati della prima nel senso che la prognosi negativa deve necessariamente tener conto della specifica inclinazione delinquenziale che ha determinato l'iscrizione del soggetto ad una categoria anziché ad un'altra.

Le due indicate fasi della complessa operazione valutativa attribuita al giudice della prevenzione sono fondate su standard probatori diversi: il giudizio constatativo impone una congrua ricostruzione di fatti idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle categorie; il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, avendo ad oggetto il futuro comportamento del proposto, impone la valutazione della complessiva personalità del soggetto, risultante da ogni manifestazione sociale della sua vita sulla scorta di elementi obiettivamente identificabili e non rimessi all'arbitrario apprezzamento del giudicante. Alla stregua della casistica giurisprudenziale, elementi rivelatori della pericolosità sono stati di volta in volta ritenuti l'associazione o la relazione del proposto con altri soggetti socialmente pericolosi (Cass. pen., sez. I, 1° marzo 1993, n. 852; Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2011, n. 5838) come anche l'accertata predisposizione al delitto desumibile dalle condanne o dalle denunzie a suo carico (Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 1998, n. 6794; Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2002, n. 23041), i comportamenti illeciti e antisociali che rendano necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza e sia pure, insieme ad altri fattori, i precedenti penali o la pendenza di procedimenti penali (Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2017, n. 19657).

Si tratta, comunque, di elementi fattuali e circostanze che il giudice della prevenzione deve autonomamente valutare per apprezzarne il carattere sintomatico ai fini di una prognosi di pericolosità che, dovendo essere il più possibile specifica ed individualizzata, richiede la convergenza di una pluralità di indici e la confutazione di quelli di segno contrario eventualmente allegati dalla difesa.

Il giudizio sulla attuale pericolosità sociale, così strutturato, è necessario anche ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione personali nei confronti degli «appartenenti ad associazioni di tipo mafioso»; l'unica differenza è che una volta inquadrato il proposto nella indicata categoria, prevista dall'art. 4, comma 1, D.L.vo n. 159 del 2001 - sia alla lett. a) sia alla b) con il rinvio all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. - è possibile «applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità» (Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2017, n. 111). Ciò implica la necessità di una puntuale motivazione in punto di attualità della pericolosità sociale, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 111 Cost.
  • Art. 125 c.p.p.
  • Art. 4, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159
  • Art. 7, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159