Diritto penale
Reati in generale
03 | 04 | 2023
La struttura e le finalità del giudizio per l’applicazione delle misure di prevenzione
Filippo Lombardi
Con sentenza n. 14013 del 8 marzo 2023
(dep. 3 aprile 2023), la prima sezione penale della Corte di cassazione si è
pronunciata sulle condizioni di applicabilità delle misure di prevenzione e
sulla struttura del giudizio a ciò deputato.
Preliminarmente, va ricordato come sia
pacifica la possibilità di svolgere in sede di legittimità il controllo
inerente all'esatta applicazione della legge sui provvedimenti applicativi
della misura di prevenzione, ove si profili l'erroneità della ricostruzione di
un elemento costitutivo della fattispecie, oppure l'elusione dell'obbligo
motivazionale su uno degli elementi che legittima l'applicazione della misura,
configurandosi in tali situazioni la nullità del provvedimento ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 111, comma 6, Cost., art. 125, comma 3, c.p.p.,
art. 7, comma 1, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Sebbene il sindacato del
giudice di legittimità sia limitato, in materia di misure di prevenzione, alle
sole ipotesi di violazione di legge, il difetto di motivazione in punto di
pericolosità attuale del proposto, è in ogni caso deducibile se assume le
caratteristiche del vizio di assenza di motivazione (Cass. pen., sez. un., 30
novembre 2017, n. 111).
Come è noto nel giudizio di prevenzione
sono individuabili due fasi: una, preliminare, di tipo constatativo,
finalizzata ad accertare l'inquadramento del proposto in una delle «categorie
specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art.
1 e all'art. 4 dell'attuale D.L.vo n. 159 del 2011 (finanziamento sistematico
dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose,
condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità,
sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni
mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4, D.L.vo n. 159 del 2011);
l'altra, eventuale - perché si svolge solo se la precedente si è conclusa
positivamente ovvero con l'iscrizione del proposto in una delle categorie tipizzate
- di tipo «prognostico» in senso stretto volta a formulare, in termini di
attualità, un giudizio di probabile e concreta reiterabilità di condotte
illecite da parte del proposto, evidentemente correlate alla categoria di
accertata appartenenza (cfr. Cass. pen., sez. I, n. 23641 del 2014 e Cass.
pen., sez. I, n. 31209 del 2015); in questo senso, ben può dirsi che questa
seconda valutazione è logicamente influenzata dai risultati della prima nel
senso che la prognosi negativa deve necessariamente tener conto della specifica
inclinazione delinquenziale che ha determinato l'iscrizione del soggetto ad una
categoria anziché ad un'altra.
Le due indicate fasi della complessa
operazione valutativa attribuita al giudice della prevenzione sono fondate su
standard probatori diversi: il giudizio constatativo impone una congrua
ricostruzione di fatti idonei a determinare l'inquadramento (attuale o
pregresso) del soggetto proposto in una delle categorie; il giudizio
prognostico sulla pericolosità sociale, avendo ad oggetto il futuro
comportamento del proposto, impone la valutazione della complessiva personalità
del soggetto, risultante da ogni manifestazione sociale della sua vita sulla
scorta di elementi obiettivamente identificabili e non rimessi all'arbitrario
apprezzamento del giudicante. Alla stregua della casistica giurisprudenziale,
elementi rivelatori della pericolosità sono stati di volta in volta ritenuti
l'associazione o la relazione del proposto con altri soggetti socialmente
pericolosi (Cass. pen., sez. I, 1° marzo 1993, n. 852; Cass. pen., sez. I, 17
gennaio 2011, n. 5838) come anche l'accertata predisposizione al delitto
desumibile dalle condanne o dalle denunzie a suo carico (Cass. pen., sez. V, 14
dicembre 1998, n. 6794; Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2002, n. 23041), i
comportamenti illeciti e antisociali che rendano necessaria una particolare
vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza e sia pure, insieme ad
altri fattori, i precedenti penali o la pendenza di procedimenti penali (Cass.
pen., sez. I, 24 gennaio 2017, n. 19657).
Si tratta, comunque, di elementi
fattuali e circostanze che il giudice della prevenzione deve autonomamente
valutare per apprezzarne il carattere sintomatico ai fini di una prognosi di
pericolosità che, dovendo essere il più possibile specifica ed individualizzata,
richiede la convergenza di una pluralità di indici e la confutazione di quelli
di segno contrario eventualmente allegati dalla difesa.
Il giudizio sulla attuale pericolosità
sociale, così strutturato, è necessario anche ai fini dell'applicazione delle
misure di prevenzione personali nei confronti degli «appartenenti ad
associazioni di tipo mafioso»; l'unica differenza è che una volta inquadrato il
proposto nella indicata categoria, prevista dall'art. 4, comma 1, D.L.vo n. 159
del 2001 - sia alla lett. a) sia alla b) con il rinvio all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. - è possibile «applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità
del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli
specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia
posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità»
(Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2017, n. 111). Ciò implica la necessità di
una puntuale motivazione in punto di attualità della pericolosità sociale,
quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani
nel tempo rispetto al momento del giudizio.
Riferimenti Normativi: