Diritto processuale penale

03 | 04 | 2023

La liquidazione del danno in via equitativa in caso di azione civile esercitata nel giudizio penale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 13800 del 6 dicembre 2022 (dep. 3 aprile 2023), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che, in tema di condanna al risarcimento del danno, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, se ritiene le prove acquisite idonee a consentire di addebitare all’imputato, oltre alla responsabilità penale, anche quella civile per il pregiudizio arrecato alla parte civile costituita, il giudice può liquidare direttamente la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno; qualora le prove non siano sufficienti a consentire la liquidazione del danno risarcibile, deve limitarsi a pronunciare condanna generica al risarcimento del danno e rimettere le parti davanti al giudice civile per la concreta quantificazione dello stesso (art. 539, comma 1, c.p.p.).

Il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) impegna il giudice a trattare e a decidere le questioni che gli sono sottoposte nel più breve tempo possibile, senza evitabili e dilatorie deleghe. Pertanto, nel caso dell’inserimento dell’azione civile nel processo penale, il giudice, una volta accertato il fatto penalmente rilevante e inflitta la conseguente sanzione, è chiamato a valutare la domanda di risarcimento dei danni e a procedere alla relativa liquidazione, quando ritenga di aver raggiunto la completa cognizione deII’an debeatur (Cass. pen., sez. IV; 30 novembre 2004, n. 13195).

Peraltro, in base alla consolidata giurisprudenza civile — valida anche in relazione all’ipotesi di azione civile nell’ambito del processo penale — il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l’impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13515).

Occorre che la parte abbia dimostrato l’esistenza di un danno risarcibile, conseguenza di un fatto illecito, o nell’ipotesi in cui il nocumento possa essere considerato in re ipsa all'evento in quanto discendente in via diretta e immediata dallo stesso. La parte, pertanto, è onerata a provare tutti i fatti necessari affinché il giudice possa colmare, con il criterio equitativo, le lacune nella quantificazione del nocumento stesso. In ogni caso vi deve essere una obiettiva impossibilità o particolare difficoltà a fornire la prova del quantum debeatur.

La liquidazione in via equitativa, pertanto, non può essere qualificata come un giudizio di equità del tutto svincolato dalle norme di diritto. L’esercizio di tale potere discrezionale presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare; esso riveste la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.

La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone:

1) il concreto accertamento deII'ontoIogica esistenza di un danno risarcibile;

2) la dipendenza dell'impossibilità (o deli’ estrema difficoltà) di una stima esatta del danno da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno.

L’esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere e l’accertamento dell’esistenza del presupposto costituito dall'impossibiIità o rilevante difficoltà della prova — se la decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto — non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità; il sindacato sussiste qualora la pronunzia diletta totalmente di giustificazione o si discosta macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7993).

In linea con tali principi, la giurisprudenza penale ha affermato che la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento.

In conclusione, il giudice penale, a fronte della richiesta avanzata dalla parte civile di condanna generica, può provvedere, senza incorrere nel vizio di ultra-petizione, alla liquidazione immediata in via equitativa, dovendo tuttavia dare conto dei criteri utilizzati e valutare in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto generante il danno.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 115 c.p.c.
  • Art. 111 Cost.
  • Art. 539 c.p.p.