Diritto amministrativo
Processo amministrativo
03 | 04 | 2023
Foglio di via obbligatorio: presupposti applicativi e sindacato giudiziale della valutazione tecnica dell’amministrazione
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 3407 del 3 aprile 2023,
la terza sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che il foglio di via
obbligatorio, previsto dall’art. 2, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, rientra
nell’ambito delle misure di prevenzione personali, evidentemente volte a
prevenire reati socialmente pericolosi e non già a reprimerli.
Il presupposto per l’applicazione della
misura di prevenzione in esame è dunque la pericolosità del soggetto
destinatario, da verificare attraverso la probabilità che egli possa in futuro
adottare comportamenti particolarmente offensivi per l’ordine pubblico.
A tal fine, l’Amministrazione è chiamata
a compiere una valutazione tecnica in ordine alla pericolosità del soggetto,
che deve essere desunta da elementi di fatto, specifici e concreti, idonei a
suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta
reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza
pubblica.
In particolare, il Consiglio di Stato ha
già evidenziato nella propria costante giurisprudenza, assumono rilievo
centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo,
relativo alla dedizione del soggetto alla commissione dei reati, e quello
oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti
dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di
interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica (Cons. Stato,
sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108).
Delineata in questi termini la natura
discrezionale del provvedimento in esame, occorre indagare le implicazioni che
da essa derivano sul piano dell’intensità del sindacato giurisdizionale.
È noto che, dal tradizionale approccio
del giudizio amministrativo, teso ad escludere ogni forma di sindacato sulla
attività discrezionale, si è passati alla possibilità di riconoscere la piena
cognizione dei fatti oggetto dell’indagine e del percorso intellettivo e
volitivo seguito dall’Autorità amministrativa, con il solo limite dell’ottica
del merito, preclusa al giudice, e comunque del sindacato non sostitutivo. Solo
in questo modo, infatti, si garantisce il principio di pienezza ed effettività
della tutela giurisdizionale, imposto dall’art. 113 Cost..
Consegue che la natura dei provvedimenti
in esame non esclude né può legittimare un indebolimento del sindacato
giurisdizionale. Al contrario, quanto più si estendono le maglie della
discrezionalità dell’Autorità amministrativa, tanto più è necessario un
sindacato penetrante da parte del giudice amministrativo volto a evitare che
sotto il mantello della discrezionalità possa celarsi un esercizio arbitrario
della funzione amministrativa.
In questa logica, si pone del resto la
consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sia pure con riferimento
alla discrezionalità tecnica delle Autorità amministrative indipendenti, ha
affermato che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può
limitarsi a un sindacato meramente estrinseco, teso a riscontrare vizi di
manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo
intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del
provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della
valutazione compiuta dall’Amministrazione, salvo il limite rappresentato
dall’oggettivo margine di opinabilità (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 10
dicembre 2014, n. 6050).
A maggior ragione, una forma penetrante
di sindacato si impone a fronte di condotte che vengono assunte
dall’Amministrazione come indicatore della personalità del soggetto. Anche in
questi casi, infatti, la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un
sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che
può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del
provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità
amministrativa sia stato esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o
di erronea assunzione dei fatti.
Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità questorile in ordine alla sussistenza del requisito della pericolosità cui è subordinata l’adozione del foglio di via obbligatorio, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità delle prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi.
In questa logica, assumono primaria importanza l’istruttoria procedimentale, diretta all’acquisizione dei fatti e alla selezione degli interessi in gioco, e la motivazione del provvedimento amministrativo, che costituisce essenzialmente il luogo di rappresentazione delle risultanze istruttorie e di verifica del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Riferimenti Normativi: