Diritto processuale civile

Processo di esecuzione

30 | 03 | 2023

Gli effetti della sospensione del processo esecutivo

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 8998 del 30 marzo 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sull’art. 626 c.p.c. secondo cui “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione”.

L’ampiezza della disposizione (“nessun atto”) e la genericità dell’eccezione (“salvo diversa disposizione”) sono tradizionalmente spiegate nel senso che il divieto concerne gli atti esecutivi finalizzati alla progressione del processo (cioè, alla liquidazione dei cespiti), ferma restando la facoltà del giudice di autorizzare il compimento di atti di gestione dei beni pignorati non incidenti sulla pretesa esecutiva.

Nella giurisprudenza di legittimità non risultano, in verità, molte pronunce sul punto.

Tuttavia, risultano affermati da tempo i seguenti principi: “la norma dell’art. 626 c.p.c. la quale vieta che in pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto esecutivo, ad eccezione del caso in cui il giudice dell’esecuzione disponga diversamente, ha inteso riferirsi nel dettare la predetta eccezione, non a tutti gli atti in genere ma soltanto a quelli per i quali si ravvisa la necessità o l’opportunità del compimento durante la sospensione e che di solito tendono alla conservazione o all’amministrazione dei beni pignorati” (Cass. civ. n. 2318/1954); ed inoltre: “sospeso il processo esecutivo a causa della pendenza di procedimento penale a carico del creditore procedente incidente sulla validità del titolo esecutivo, il giudice può provvedere sulla istanza del creditore medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l’art. 626 c.p.c. vieta gli atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo ma non gli atti amministrativi e conservativi” (Cass. civ. n. 3179/1962).

Quindi, la disposizione in esame è comunemente interpretata nel senso che la sospensione priva il giudice dell’esecuzione del potere di compiere atti liquidatori in senso stretto (o anche ad essi strumentali, quali ad esempio la stima dei beni pignorati), rimanendo nel resto intatto il potere di adottare ogni altra tipologia di provvedimento; quanto precede, però, dovendosi pur sempre tener conto della natura intrinsecamente cautelare (quand’anche sui generis), provvisoria e strumentale della sospensione (specie se “interna”, come nel caso che occupa), giacché da essa non possono di per sé derivare effetti, addirittura, definitivamente anticipatori rispetto alla opposizione esecutiva cui acceda (sulla natura “anticipatoria” della sospensione, al lume della disposizione di cui all’art. 624, comma 3, c.p.c., si rinvia a Cass. civ. n. 12977/2022, anche per richiami).

Ne deriva che gli effetti della sospensione per gravi motivi, disposta ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.p.c., sono da un lato conservativi, in quanto non vengono meno gli atti già compiuti (si veda, in tema di esecuzione degli obblighi di fare, Cass. civ. n. 19572/2015); dall’altro, essi sono anche sostanzialmente “anticipatori” rispetto all’esito dell’opposizione esecutiva nel cui ambito l’istanza sia stata proposta, ma nel limitato senso che impediscono la progressione dell’azione esecutiva.

L’anticipazione piena del risultato anelato con l’opposizione stessa può solo verificarsi nel caso di mancata introduzione del giudizio di merito (con conseguente estinzione della procedura, ex art. 624, comma 3, c.p.c.), una volta che la sospensione sia stata concessa dal giudice dell’esecuzione. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 624 c.p.c.
  • Art. 626 c.p.c.