Diritto processuale civile
Processo di esecuzione
30 | 03 | 2023
Gli effetti della sospensione del processo esecutivo
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 8998 del 30 marzo 2023,
la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sull’art. 626
c.p.c. secondo cui “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può
essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione”.
L’ampiezza della disposizione (“nessun
atto”) e la genericità dell’eccezione (“salvo diversa disposizione”) sono
tradizionalmente spiegate nel senso che il divieto concerne gli atti esecutivi
finalizzati alla progressione del processo (cioè, alla liquidazione dei
cespiti), ferma restando la facoltà del giudice di autorizzare il compimento di
atti di gestione dei beni pignorati non incidenti sulla pretesa esecutiva.
Nella giurisprudenza di legittimità non
risultano, in verità, molte pronunce sul punto.
Tuttavia, risultano affermati da tempo i
seguenti principi: “la norma dell’art. 626 c.p.c. la quale vieta che in
pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto esecutivo, ad
eccezione del caso in cui il giudice dell’esecuzione disponga diversamente, ha
inteso riferirsi nel dettare la predetta eccezione, non a tutti gli atti in
genere ma soltanto a quelli per i quali si ravvisa la necessità o l’opportunità
del compimento durante la sospensione e che di solito tendono alla
conservazione o all’amministrazione dei beni pignorati” (Cass. civ. n.
2318/1954); ed inoltre: “sospeso il processo esecutivo a causa della pendenza
di procedimento penale a carico del creditore procedente incidente sulla
validità del titolo esecutivo, il giudice può provvedere sulla istanza del creditore
medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l’art. 626 c.p.c.
vieta gli atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo ma
non gli atti amministrativi e conservativi” (Cass. civ. n. 3179/1962).
Quindi, la disposizione in esame è
comunemente interpretata nel senso che la sospensione priva il giudice
dell’esecuzione del potere di compiere atti liquidatori in senso stretto (o
anche ad essi strumentali, quali ad esempio la stima dei beni pignorati),
rimanendo nel resto intatto il potere di adottare ogni altra tipologia di
provvedimento; quanto precede, però, dovendosi pur sempre tener conto della
natura intrinsecamente cautelare (quand’anche sui generis), provvisoria e
strumentale della sospensione (specie se “interna”, come nel caso che occupa),
giacché da essa non possono di per sé derivare effetti, addirittura,
definitivamente anticipatori rispetto alla opposizione esecutiva cui acceda
(sulla natura “anticipatoria” della sospensione, al lume della disposizione di
cui all’art. 624, comma 3, c.p.c., si rinvia a Cass. civ. n. 12977/2022, anche
per richiami).
Ne deriva che gli effetti della sospensione per gravi motivi, disposta ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.p.c., sono da un lato conservativi, in quanto non vengono meno gli atti già compiuti (si veda, in tema di esecuzione degli obblighi di fare, Cass. civ. n. 19572/2015); dall’altro, essi sono anche sostanzialmente “anticipatori” rispetto all’esito dell’opposizione esecutiva nel cui ambito l’istanza sia stata proposta, ma nel limitato senso che impediscono la progressione dell’azione esecutiva.
L’anticipazione piena del risultato anelato con l’opposizione stessa può solo verificarsi nel caso di mancata introduzione del giudizio di merito (con conseguente estinzione della procedura, ex art. 624, comma 3, c.p.c.), una volta che la sospensione sia stata concessa dal giudice dell’esecuzione.
Riferimenti Normativi: