Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
27 | 03 | 2023
Le disposizioni limitative in materia di tatuaggi coinvolgono il tema delle libertà costituzionali – in particolare della libertà di espressione – e non devono essere discriminatorie per le donne che intendono accedere in Polizia di Stato
Emiliano Chioffi
Con ordinanza n. 8676 del 27 marzo 2023,
la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato di essere consapevole del
fatto che le disposizioni limitative in materia di tatuaggi coinvolgono il tema
delle libertà costituzionali, in particolare della libertà di espressione, e che,
proprio per questo, il giudice deve evitare, nel momento interpretativo,
letture restrittive della normativa regolamentare che si risolvano in un esito
discriminatorio per le donne che intendono accedere in Polizia di Stato, tenuto
conto della diversa uniforme femminile che, in alcuni casi, non copre in modo
identico ai pantaloni.
Il Supremo Consesso ha tuttavia ricordato
che esula dal perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la
denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di
ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento.
L'insindacabilità, da parte della Corte
di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi
dell'art. 111, comma 8, Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato
pronunciate in violazione del diritto anche dell'Unione europea, non si pone in
contrasto con gli artt. 52, par. 1, e 47 della Carta fondamentale dei diritti
dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce
comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e
precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna
limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti e delle libertà
fondamentali (Cass. civ., sez. un., 30 agosto 2022, n. 25503).
L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione – che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) – nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento. Quindi, il ricorso, con il quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall'affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta (Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2023, n. 5862). Al contrario, non può essere sindacato innanzi alle Sezioni Unite l'errore che non si risolva nel rifiuto di esercitare la giurisdizione, bensì nel suo cattivo esercizio. Invero, il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice, che provveda perché investito di essa e, dunque, ritenendo esistente la propria giurisdizione, e tuttavia nell'esercitarla applichi regole di giudizio che lo portino a negare tutela alla situazione giuridica azionata, si risolve soltanto nell'ipotetica commissione di un errore interno e, se tale errore porti a negare tutela alla situazione fatta valere, ciò costituisce mera valutazione di infondatezza della richiesta di tutela; e ciò, ancorché la statuizione, in quanto proveniente dal giudice di ultimo grado della giurisdizione adita, comporti che la situazione rimanga priva di tutela giurisdizionale. Ciascuna giurisdizione si esercita, infatti, con l'attribuzione, all'organo di vertice interno al plesso giurisdizionale, del controllo e della statuizione finale sulla correttezza in facto ed in iure di tutte le valutazioni necessarie a decidere sulla controversia, onde non è possibile prospettare che il modo in cui tale controllo viene esercitato dall'organo di vertice della giurisdizione speciale – ove pure si sia risolto nel negare tutela alla situazione giuridica azionata – sia suscettibile del controllo da parte delle Sezioni Unite, assumendosi quindi che la negazione di tutela in concreto, con l'applicazione da parte del giudice speciale delle regole sostanziali e processuali interne alle controversie devolute alla sua giurisdizione, si sia risolta in un vizio di violazione delle regole di giurisdizione (Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2023, n. 5862, cit.).
Riferimenti Normativi: