Diritto civile

Sanzioni amministrative

28 | 03 | 2023

Il possesso della licenza di cui all’art. 86, T.U.L.P.S. per l’apertura di un bar-tabacchi non è sufficiente per installare in detto locale apparati di accettazione di scommesse

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 8694 del 28 marzo 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della autorizzazione occorrente per l’installazione di apparati di intrattenimento abilitati alla raccolta di scommesse presso un esercizio di bar-tabacchi.

Va osservato che l’art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.

L’art. 86, comma 1, del T.U.L.P.S. prevede la licenza di polizia per l’apertura di una serie di esercizi commerciali, tra cui anche i bar, gli esercizi di vendita al minuto di vino ed altre bevande anche non alcoliche e le sale pubbliche adibite ai giochi leciti. Il quarto comma prevede invece che la licenza di polizia sia necessaria, relativamente agli apparecchi e ai congegni di cui all’art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S., per la loro produzione o importazione (lettera a), per la loro distribuzione e gestione (lettera b) e per la loro installazione in locali commerciali diversi da quelli già in possesso di licenza di polizia di cui al primo comma (lettera c).

Il possesso della licenza di polizia per l’apertura di un bar, quindi, rende superfluo l’ottenimento di una ulteriore licenza analoga per l’installazione di apparati di ricezione delle scommesse.

L’art. 88 del T.U.L.P.S. prevede invece che “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

La norma si riferisce, dunque, alla licenza di esercizio delle scommesse, che è diversa da quella prevista per l’apertura di locali pubblici o aperti al pubblico.

Ne deriva che il possesso della licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., per l’apertura di un bar-tabacchi, non è sufficiente per installare in detto locale apparati di accettazione di scommesse, essendo necessaria anche l’ulteriore licenza prevista, per tale ultima specifica attività, dall’art. 88 del T.U.L.P.S.

Quanto sopra, alla luce del diverso ambito merceologico e commerciale in cui si collocano le due attività, rispettivamente di rivendita di bar-tabacchi e di accettazione di scommesse su eventi sportive.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 86, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. Leggi Pubblica Sicurezza)
  • Art. 88, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. Leggi Pubblica Sicurezza)
  • Art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. Leggi Pubblica Sicurezza)