Diritto civile
Sanzioni amministrative
28 | 03 | 2023
Il possesso della licenza di cui all’art. 86, T.U.L.P.S. per l’apertura di un bar-tabacchi non è sufficiente per installare in detto locale apparati di accettazione di scommesse
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 8694 del 28 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione
della autorizzazione occorrente per l’installazione di apparati di
intrattenimento abilitati alla raccolta di scommesse presso un esercizio di
bar-tabacchi.
Va osservato che l’art. 110, comma 9,
T.U.L.P.S. prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o
installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne
consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e
associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni,
ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a
15.000 euro per ciascun apparecchio”.
L’art. 86, comma 1, del T.U.L.P.S.
prevede la licenza di polizia per l’apertura di una serie di esercizi
commerciali, tra cui anche i bar, gli esercizi di vendita al minuto di vino ed
altre bevande anche non alcoliche e le sale pubbliche adibite ai giochi leciti.
Il quarto comma prevede invece che la licenza di polizia sia necessaria,
relativamente agli apparecchi e ai congegni di cui all’art. 110, comma 6 e 7,
del T.U.L.P.S., per la loro produzione o importazione (lettera a), per la loro
distribuzione e gestione (lettera b) e per la loro installazione in locali
commerciali diversi da quelli già in possesso di licenza di polizia di cui al
primo comma (lettera c).
Il possesso della licenza di polizia per
l’apertura di un bar, quindi, rende superfluo l’ottenimento di una ulteriore
licenza analoga per l’installazione di apparati di ricezione delle scommesse.
L’art. 88 del T.U.L.P.S. prevede invece
che “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o
di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione
delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare
di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
La norma si riferisce, dunque, alla
licenza di esercizio delle scommesse, che è diversa da quella prevista per
l’apertura di locali pubblici o aperti al pubblico.
Ne deriva che il possesso della licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., per l’apertura di un bar-tabacchi, non è sufficiente per installare in detto locale apparati di accettazione di scommesse, essendo necessaria anche l’ulteriore licenza prevista, per tale ultima specifica attività, dall’art. 88 del T.U.L.P.S.
Quanto sopra, alla luce del diverso ambito merceologico e commerciale in cui si collocano le due attività, rispettivamente di rivendita di bar-tabacchi e di accettazione di scommesse su eventi sportive.
Riferimenti Normativi: