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Diritto penale

Reati in generale

14 | 05 | 2021

Il divieto di analogia in malam partem nei reati familiari

Giacomo Zurlo

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 98 del 28 aprile 2021 (dep. 14 maggio 2021), ha ribadito, in tema di reati familiari, il divieto di applicazione analogica della legge penale spiegando che il giudice non può estendere l’ambito di applicazione della norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali.

La Consulta ha anzitutto ricordato che la fattispecie di cui all’art. 572 c.p. è applicabile a chiunque maltratta, per la parte che rilevava nel caso in esame, una persona della famiglia o comunque convivente. L’utilizzo da parte del legislatore di tale sintagma è, infatti, frutto di una scelta precisa, ossia quella di fornire una maggior tutela ai protagonisti di un determinato contesto, quello familiare e/o di convivenza, caratterizzato da legami affettivi forti e stabili, tali da rendere particolarmente difficoltoso per colui che patisce i maltrattamenti sottrarsi ad essi e particolarmente agevole per colui che li perpetua proseguire. In tali ipotesi (ossia quando i maltrattamenti sono commessi a danno di un familiare o di un convivente), il più grave delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., che abbraccia le sole ipotesi di relazioni affettive non caratterizzate (o non più caratterizzate) da un’attuale condivisione di spazi e progetti di vita che condizionano fortemente la capacità di reagire della vittima.

Orbene, il giudice rimettente ha provveduto alla riqualificazione dei fatti in contestazione nel giudizio principale, pur nella riconosciuta assenza di convivenza, sulla base di un orientamento giurisprudenziale che considera integrato il reato di maltrattamenti in famiglia in presenza di condotte maltrattanti compiute in un contesto affettivo protetto, caratterizzato da legami forti e stabili tra i partner e dalla condivisione di progetti di vita; invero, in diverse pronunce, è stato affermato il principio secondo cui il delitto di cui all’art. 572 c.p. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale.

Tale orientamento, tuttavia, risale ad epoca antecedente all’introduzione dell’art. 612-bis c.p., e si è formato in larga misura con riferimento a ipotesi caratterizzate dal venir meno di una preesistente situazione di convivenza, specie quando dalla stessa siano nati anche dei figli.

Il rimettente, dunque, riqualificando i fatti oggetto di contestazione, ha omesso di confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo: canone affermato a livello di fonti primarie dall’art. 14 delle Preleggi nonché – implicitamente – dall’art. 1 c.p., e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all’art. 25, comma 2, Cost. (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta). 

In virtù di tale divieto non è possibile applicare la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce, perciò, un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. Il divieto di analogia in malam partem costituisce il naturale completamento di altri corollari del principio sancito dall’art. 25, comma 2, cit. e, in particolare, del principio di determinatezza della legge penale e della riserva di legge: esso, dunque, mira ad evitare che il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito, nonché quelli tra le diverse fattispecie di reato. Ma, al tempo stesso, mira altresì ad assicurare ai consociati una percezione sufficientemente chiara e immediata dei possibili profili di illiceità della propria condotta. L’ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 14 disp. prel. c.c.
  • Art. 25 Cost.
  • Art. 1 c.p.
  • Art. 572 c.p.
  • Art. 612-bis c.p.