Diritto processuale penale
Impugnazione
27 | 03 | 2023
La motivazione omessa o illogica e il travisamento della prova: la Cassazione fa il punto sul perimetro valutativo
Filippo Lombardi
Con sentenza n. 12712 del 22 febbraio 2023
(dep. 27 marzo 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è
pronunciata sui poteri del giudice di legittimità quando siano denunciati il
vizio di motivazione o il travisamento della prova.
Il compito del giudice di legittimità
non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai
giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di
stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi,
dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre (Cass. pen., sez. un., 13 dicembre 1995, n. 930; Cass.
pen., sez. V, 30 novembre 1999, n. 1004; Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre 2003,
n. 4842).
Dall'affermazione di questo principio,
si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti
compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della
Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del
provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale
attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il
giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale
giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle
ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. La specificità della
disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., esclude poi che la
norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la
motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606, comma
1, lett. c), c.p.p.
Tantomeno può costituire motivo di
ricorso, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a
dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo
quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non
sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente
sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non
può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di
determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal
contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso
probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è
attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite.
Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento
nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e
ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare
ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata
dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una
sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al
giudice di merito (Cass. pen., sez. II, 8 febbraio 2013, n. 9242; Cass. pen., sez.
II, 22 aprile 2008, n. 18163).
Passando al più specifico tema del
«vizio di manifesta illogicità» della motivazione, va osservato che il relativo
controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle
proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo
del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di
legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove
siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti
dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del
motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il compito della
Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca
adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al
giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di
merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano
dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione
delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di
comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle
prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre.
Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. pen., sez. V, 11 gennaio 2007, n. 8094; Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2011, n. 18542).
In ordine al tema del travisamento di prova va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il «travisamento del fatto» (Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2012, n. 25255), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece consentita la deduzione del vizio di «travisamento della prova», che ricorre nel caso in cui il giudice del provvedimento impugnato abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2007, n. 39048; Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2009, n. 39729). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la legge n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad «atti processuali», non ha comunque mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2007, n. 7380).
Riferimenti Normativi: