Diritto amministrativo
Organizzazione amministrativa
24 | 03 | 2023
Rifiuti: la Consulta sull'istituto della messa in sicurezza permanente
Cristina Tonola
Con
sentenza n. 50 del 24 marzo 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 1, lett. a), della legge della Regione
Lombardia 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022).
L’istituto
della messa in sicurezza permanente, nella sua originaria configurazione,
consisteva, secondo la definizione offerta dall’art. 2, lett. i), D.M. 25 ottobre
1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell’art. 17, D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni), in un insieme di interventi, posti in essere nel corso della
bonifica di un sito inquinato, atti ad isolare in modo definitivo le fonti
inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti, qualora le fonti
inquinanti fossero costituite da rifiuti stoccati e non fosse possibile
procedere alla rimozione degli stessi a costi sopportabili, pur applicando le
migliori tecnologie disponibili. La messa in sicurezza permanente era, dunque,
originariamente riferita ai soli materiali, presenti in un sito inquinato,
qualificabili come rifiuti. Fra le misure che contraddistinguevano i richiamati
interventi di isolamento vi era, in particolare, quella della realizzazione di
discariche per la messa in sicurezza permanente e di impianti di trattamento
dei rifiuti prodotti in corso di bonifica; operazione da effettuare seguendo i
criteri e le modalità prescritti dal D.L.vo n. 36/2003, di attuazione della
direttiva 1999/31/CE. Secondo l’art. 3, comma 1, dello stesso decreto
legislativo, infatti, «[l]e disposizioni del presente decreto si applicano a
tutte le discariche, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera g)», ossia
alle «are[e] adibit[e] a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di
deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione
dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli
stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito
temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in
cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo
inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa
di smaltimento per un periodo inferiore a un anno». Dal combinato disposto di
queste previsioni normative emerge, dunque, che le discariche per la messa in
sicurezza permanente sono ricomprese nell’ambito di applicazione del D.L.vo n.
36/2003 e che ad esse si applicano criteri e modalità ivi previsti. Più di
recente, il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 240, comma 1, lett. o), ha
ridefinito la messa in sicurezza permanente in termini maggiormente
comprensivi, stabilendo che essa si concreta nell’«insieme degli interventi
atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici
ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di
sicurezza per le persone e per l’ambiente». Attualmente, pertanto, gli
interventi in questione, in aggiunta a quelli già sopra delineati, possono
riguardare anche fonti inquinanti non qualificabili come rifiuti, come, ad
esempio, il suolo contaminato (art. 185, comma 1, lett. b), cod. ambiente) o
matrici materiali di riporto (art. 3, comma 1, D.L. n. 2/2012, come
convertito).
Così
ricostruito il quadro normativo di riferimento, possono meglio comprendersi le
diverse opzioni interpretative del rapporto intercorrente fra il primo e il
secondo periodo dell’art. 21, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 26/2003,
come modificato dall’impugnato art. 12, comma 1, lett. a), della legge reg.
Lombardia n. 9/2022. Il primo periodo del menzionato comma 12, tuttora
immodificato, stabilisce che le «discariche per la messa in sicurezza
permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell’area
oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei
relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure
previste dal titolo V, parte VI [recte: IV], del D.lgs. 152/2006» restano
esclusi dall’ambito di applicazione dei criteri generali di localizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti fissati dall’art. 8, comma
7, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2007. Tale ultima disposizione richiede
che la Giunta regionale, nella delibera di approvazione del programma di
gestione dei rifiuti, preveda per tali impianti una distanza minima dalle
discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, dalle zone di protezione
speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette, tenendo
conto, altresì, che «nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per
quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe, non
possono essere autorizzate discariche». Ne consegue che, a norma del primo
periodo del citato art. 21, comma 12, le discariche per la messa in sicurezza
permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti prodotti in corso di
bonifica possono essere collocati anche in aree particolarmente “sensibili”. Il
secondo periodo, oggetto dell’intervento di modifica in esame, prevede poi che
«[t]ale messa in sicurezza permanente» debba essere realizzata «in coerenza con
gli obiettivi di tutela ambientale» fissati dal D.L.vo n. 36/2003, mentre in
precedenza stabiliva che essa dovesse aver luogo «secondo i criteri e le
modalità» previste dallo stesso decreto.
Gli argomenti prospettati a sostegno dell’ipotesi interpretativa della distinzione di oggetti fra primo e secondo periodo del modificato art. 21, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 26/2003 non sono persuasivi. Dal punto di vista letterale, non è convincente l’argomento della necessaria ripetizione, nel secondo periodo del comma, dell’intero oggetto riportato nel primo: l’aggettivo dimostrativo «tale», anteposto all’espressione «messa in sicurezza permanente», assume proprio una valenza relazionale con l’oggetto indicato nella prima parte del comma e vale dunque ad evitare una inutile ripetizione. Dal punto di vista sistematico, occorre poi ricordare che il comma 12 dell’art. 21, nel suo complesso, appare diretto a disciplinare la realizzazione degli impianti di contenimento e trattamento dei rifiuti in corso di bonifica di sito contaminato (i quali vengono sottratti, con il primo periodo, dall’ambito di applicazione dei criteri di localizzazione delle discariche di rifiuti). È, quindi, ragionevole dedurre che il suo oggetto non cambi nel secondo periodo poiché, all’opposto, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore regionale, tale intento avrebbe dovuto essere esplicitato in maniera chiara. La rilevata plausibilità e persuasività dell’interpretazione, secondo cui la disposizione concerne rifiuti, si fa ancor più rilevante nella sede del sindacato di legittimità costituzionale in via principale, dove, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale, vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative, a maggior ragione quando l’ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di una lesione della competenza legislativa statale (ex multis, sentenze n. 231 del 2019 e n. 107 del 2017). A partire dal presupposto interpretativo così precisato, occorre infine ricordare che, per costante giurisprudenza, la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», affidata dall’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenza n. 191 del 2022). Pertanto, l’attenuazione del vincolo al rispetto del D.L.vo n. 36/2003, operata dalla norma impugnata, costituisce una violazione di tale competenza esclusiva.
Riferimenti Normativi: