Diritto processuale penale

Misure cautelari

23 | 03 | 2023

Il rapporto cronologico tra riesame del sequestro conservativo ed esecuzione del provvedimento

Filippo Lombardi

Con sentenza n. 12214 del 25 gennaio 2023 (dep. 23 marzo 2023), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso avverso il decreto di sequestro conservativo e i rapporti col momento esecutivo del provvedimento.

La giurisprudenza di legittimità ha nel passato affermato il principio che, poiché l'interesse a proporre ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo nasce dal decreto, il destinatario del provvedimento che ne venga a conoscenza è legittimato a presentare la richiesta anche se l'esecuzione sia stata per una qualche ragione procrastinata (Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 1994, n. 605; conf. Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1997, n. 4169).

In contrasto con questo orientamento è intervenuta altra pronunzia, secondo cui la richiesta di riesame del decreto di sequestro conservativo può essere proposta anche prima dell'esecuzione del provvedimento (Cass. pen., sez. V, 27 maggio 2011, n. 35183). Detta pronunzia è pervenuta a questa conclusione valorizzando il dato letterale del secondo comma dell'articolo 318 c.p.p. sul presupposto che il sequestro conservativo è atto ad esecuzione istantanea, nel senso che si compie mediante intervento dell'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal Codice di procedura civile, senza che siano necessari o possibili successivi atti di esecuzione. Poiché l'art. 318, comma 2, stabilisce che la richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento, ne consegue che la richiesta può intervenire prima dell'esecuzione, unico momento in cui quest'ultima può essere ipoteticamente sospesa; dopo l'esecuzione, invece, non vi sarebbe più spazio per alcuna ipotetica sospensione, dato che il procedimento di sequestro è completo e si convertirà automaticamente in pignoramento con l’irrevocabilità della sentenza di condanna. L'art. 318 c.p.p. avrebbe dunque una sua logica solamente se si interpreta nel senso che il riesame può essere proposto anche prima dell'esecuzione del provvedimento, ma comunque non sospende la sua esecuzione.

Va tuttavia osservato che più recentemente l'orientamento maggioritario, valorizzando i principi generali preposti all’ammissibilità delle impugnazioni, ha affermato in relazione al sequestro preventivo e probatorio che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro che non sia stato ancora eseguito in quanto in tale situazione non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione.

Secondo il ragionamento proposto dalla ricorrente bisognerebbe distinguere tra il sequestro preventivo, per il quale consolidata giurisprudenza individua il momento in cui è possibile proporre riesame dall'esecuzione dello stesso, e il sequestro conservativo per il quale invece dovrebbe ritenersi proponibile la richiesta di riesame ancor prima della apposizione del vincolo, in forza della suindicata pronunzia. Questa distinzione non sembra condivisibile si ritiene più corretto applicare anche alle impugnazioni in tema di sequestro conservativo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di impugnazione e di misure cautelari, ritenendo necessario anche per il sequestro conservativo l'interesse concreto ed attuale del soggetto a proporre uno strumento di impugnazione, e cioè l’interesse ad eliminare il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sottoposta a sequestro.

Giova ricordare che, secondo i principi generali, ogni mezzo di impugnazione deve essere sostenuto da adeguato interesse e l'interesse può dirsi sussistente soltanto se possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche favorevole praticamente. Un interesse concreto e attuale all'impugnazione non può ravvisarsi allorquando nessuna menomazione della situazione soggettiva sulla cosa sia ancora prodotta. L'argomento letterale valorizzato dalla sentenza n. 35183 del 2011 non sembra, peraltro, dirimente poiché l'esecuzione di un provvedimento di sequestro non è sempre istantanea e comunque non lo è necessariamente, sicché anche nel corso della esecuzione di un sequestro conservativo potrebbe teoricamente intervenire la proposizione del riesame che, in forza dell'esplicito dettato normativo, non interrompe e sospende la detta esecuzione. Come pregevolmente osservato nella sentenza n. 17839 del 2019 della Corte di cassazione, non possono trarsi argomenti a sostegno della tesi contraria dalla considerazione che è ben possibile proporre richiesta di riesame avverso una misura cautelare personale che non sia stata ancora eseguita, poiché in questo caso vi è una espressa previsione di legge ed una diversa rilevanza da parte del legislatore del bene protetto e cioè la libertà personale. A sostegno della tesi contraria non possono neppure invocarsi ragioni di economia processuale poiché potrebbe, in ipotesi, verificarsi il caso in cui una misura cautelare venga impugnata e dia luogo ad un giudizio incidentale, non essendo stata eseguita e senza quindi che abbia provocato e che sia idonea a provocare un risultato processualmente apprezzabile.

In conclusione, ritiene il giudice di legittimità con la sentenza in esame che, alla stregua di queste argomentazioni e nel rispetto dei più generali principi che sovrintendono al sistema delle impugnazioni, non ricorrono i presupposti per distinguere il sequestro preventivo dal sequestro conservativo ed è preferibile, in quanto conforme ai principi sopra evidenziati, affermare che anche in tema di sequestro conservativo la richiesta di riesame deve ritenersi inammissibile se proposta prima dell’esecuzione del sequestro stesso.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 318 c.p.p.