Diritto penale
Delitti
22 | 03 | 2023
Calunnia: il presupposto oggettivo dell’innocenza dell’incolpato non può desumersi dal solo decreto di archiviazione
Luca Lotti
Con sentenza n. 12066 del 24 novembre
2022 (dep. 22 marzo 2023), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione,
confrontandosi con il reato di calunnia di cui all’art. 368 c.p., ha affermato
che il presupposto oggettivo dell’innocenza dell’incolpato non può desumersi
dal solo decreto di archiviazione, in quanto atto neutro.
Ai sensi dell'art. 368 c.p. l’innocenza
del calunniato è il presupposto del delitto di calunnia.
Tale pregiudizialità, sul piano logico,
afferisce soprattutto alla decisione sull'imputazione di calunnia e non
richiede necessariamente l'accertamento processuale dell’infondatezza dell'accusa
mossa al calunniato nel separato procedimento a suo carico che costituisce un
giudizio del tutto autonomo.
Infatti, anche la sentenza definitiva,
pronunciata nei suoi confronti, non fa stato nel processo contro il
calunniatore in cui è consentito al giudice di rivalutare, ai fini della
contestazione della falsità della notizia di reato, fatti che hanno già formato
oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato (Cass. pen., sez. VI, 13
ottobre 2015, n. 17951; Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 53614).
Posto ciò la Corte sostiene che il
decreto di archiviazione, che nel caso di specie risultava privo di motivazione
autonoma (con generico richiamo alla richiesta del pubblico ministero),
costituisce una mera decisione allo stato degli atti, di natura
endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la
riapertura delle indagini.
D'altra parte, si è chiarito che il
decreto di archiviazione, disciplinato dagli artt. 408 e ss. c.p.p., è un
provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio
dell'azione penale, correlato all’insussistenza degli estremi per esercitarla e
che, proprio per questo, è ritenuto un atto neutro (Cass. pen. sez. II, 15
dicembre 2021, n. 2933).
Ne discende che, ai fini dell'accertamento del presupposto logico della calunnia, cioè l'innocenza dell'incolpato, non può prescindersi dalla strutturale instabilità del decreto di archiviazione, fondato su una regola di giudizio incerta e comunque sempre aperta a modifiche.
Ciò vale specialmente quando, come nel caso in esame, il giudizio di prognosi sulla tenuta dell'accusa di violenza sessuale su minorenne sia fondato su denunce non seguite da alcuna attività investigativa che ne avesse contestato il fondamento in termini oggettivi (con esame delle denuncianti, con ascolto protetto del minorenne, con attività intercettive, con interrogatorio dell'indagato, ecc.) e che confermasse la situazione di indiscutibile incertezza sulla volontà calunniatrice.
Riferimenti Normativi: