Diritto penale

Delitti

22 | 03 | 2023

Calunnia: il presupposto oggettivo dell’innocenza dell’incolpato non può desumersi dal solo decreto di archiviazione

Luca Lotti

Con sentenza n. 12066 del 24 novembre 2022 (dep. 22 marzo 2023), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, confrontandosi con il reato di calunnia di cui all’art. 368 c.p., ha affermato che il presupposto oggettivo dell’innocenza dell’incolpato non può desumersi dal solo decreto di archiviazione, in quanto atto neutro.

Ai sensi dell'art. 368 c.p. l’innocenza del calunniato è il presupposto del delitto di calunnia.

Tale pregiudizialità, sul piano logico, afferisce soprattutto alla decisione sull'imputazione di calunnia e non richiede necessariamente l'accertamento processuale dell’infondatezza dell'accusa mossa al calunniato nel separato procedimento a suo carico che costituisce un giudizio del tutto autonomo.

Infatti, anche la sentenza definitiva, pronunciata nei suoi confronti, non fa stato nel processo contro il calunniatore in cui è consentito al giudice di rivalutare, ai fini della contestazione della falsità della notizia di reato, fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato (Cass. pen., sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 17951; Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 53614).

Posto ciò la Corte sostiene che il decreto di archiviazione, che nel caso di specie risultava privo di motivazione autonoma (con generico richiamo alla richiesta del pubblico ministero), costituisce una mera decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini.

D'altra parte, si è chiarito che il decreto di archiviazione, disciplinato dagli artt. 408 e ss. c.p.p., è un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato all’insussistenza degli estremi per esercitarla e che, proprio per questo, è ritenuto un atto neutro (Cass. pen. sez. II, 15 dicembre 2021, n. 2933).

Ne discende che, ai fini dell'accertamento del presupposto logico della calunnia, cioè l'innocenza dell'incolpato, non può prescindersi dalla strutturale instabilità del decreto di archiviazione, fondato su una regola di giudizio incerta e comunque sempre aperta a modifiche.

Ciò vale specialmente quando, come nel caso in esame, il giudizio di prognosi sulla tenuta dell'accusa di violenza sessuale su minorenne sia fondato su denunce non seguite da alcuna attività investigativa che ne avesse contestato il fondamento in termini oggettivi (con esame delle denuncianti, con ascolto protetto del minorenne, con attività intercettive, con interrogatorio dell'indagato, ecc.) e che confermasse la situazione di indiscutibile incertezza sulla volontà calunniatrice.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 368 c.p.
  • Art. 408 c.p.p.
  • Art. 409 c.p.p.